Art. 3
Finalita' e forme di controllo
1. I controlli sugli ETS accertano:
a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari
all'iscrizione nel RUNTS;
b) il perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche o di
utilita' sociale;
c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel
RUNTS.
2. I controlli sono «ordinari» o «straordinari».
3. Sono «ordinari» i controlli programmati di cui all'articolo 51
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e all'articolo 21 del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15
settembre 2020, n. 106, condotti a scadenza triennale su tutti gli
ETS di cui al precedente articolo 2, secondo le disposizioni del
presente decreto.
4. Sono «straordinari» i controlli disposti dal competente Ufficio
del RUNTS sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dagli
esiti dei controlli ordinari, nonche' ogni qualvolta ed in qualsiasi
momento esso lo ritenga opportuno in ragione di atti o fatti,
rilevanti per le finalita' elencate al comma 1, di cui sia venuto a
conoscenza, anche su segnalazione di altre amministrazioni.