Art. 18
Relazioni annuali
1. Gli Uffici regionali e provinciali del RUNTS caricano entro il
15 marzo di ogni anno nel sistema del RUNTS la relazione prevista
dall'articolo 95, comma 2 del decreto legislativo 117 del 2017.
2. La relazione annuale di cui al comma 1 si compone di due parti.
La prima parte riporta i dati statistici relativi ai procedimenti di
iscrizione, cancellazione e revisione avviati e conclusi nell'anno di
riferimento; il numero dei procedimenti conclusi per silenzio assenso
e silenzio rigetto; la durata media dei procedimenti; il numero e le
tipologie di provvedimenti adottati; gli eventuali ricorsi proposti
avverso i provvedimenti adottati dall'ufficio ed il loro eventuale
esito; il numero e le qualifiche del personale addetto agli uffici
del RUNTS. La seconda parte della relazione contiene la descrizione
delle fattispecie maggiormente significative emerse nell'esperimento
delle istruttorie di competenza di ciascun ufficio, anche ai fini
dell'individuazione di soluzioni atte ad assicurare l'uniforme
applicazione del decreto legislativo n. 117 del 2017.
3. I soggetti autorizzati inseriscono entro il 15 marzo di ogni
anno nel sistema del RUNTS una relazione sull'attivita'
complessivamente svolta nell'anno precedente, che, in coerenza con il
programma di cui all'articolo 10, comma 3, e al caricamento dei
verbali di cui all'articolo 13, comma 1, riporta i controlli avviati,
quelli conclusi, gli esiti degli stessi, le eventuali criticita'
emerse e le soluzioni ipotizzate ai fini del loro superamento.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero
presso il quale e' istituito l'ufficio statale del RUNTS approva con
proprio decreto, i modelli di relazioni annuali di cui ai commi 1 e
3.