Art. 11

Testo vigente dal 07/08/2025

Articoli di D.M. 125/2025 (23)
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Art. 11

Oggetto dei controlli ordinari

1. Il controllo ordinario verifica, anche attraverso accertamenti
effettuati a campione sulla documentazione esibita, il rispetto da
parte dell'ente sottoposto a controllo della normativa ad esso
applicabile, anche in ragione della sezione del RUNTS in cui e'
iscritto, ed in particolare che:
a) la denominazione dell'ente e' correttamente formata, anche in
ragione della sezione di iscrizione nel RUNTS, e la sua forma
giuridica e' compatibile con la qualifica di ETS e la sezione di
iscrizione nel RUNTS;
b) l'ente non e' un soggetto escluso ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, e non risulta
sottoposto a direzione e coordinamento o controllato da soggetti
esclusi, fatte salve le deroghe previste dalla legge;
c) e' presente il numero minimo di associati se richiesto dalla
legge e la base sociale non e' composta in contrasto con quanto
previsto dalla disciplina vigente;
d) l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente prevedono gli
elementi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 117 del
2017, nonche' quelli previsti per le particolari categorie di ETS;
e) l'ente ha effettivamente svolto attivita' di interesse
generale in via quanto meno prevalente, anche in considerazione della
specifica qualifica acquisita e non risultano accertate da parte
delle amministrazioni competenti violazioni di norme particolari che
ne disciplinano l'esercizio ai sensi dell'art. 92, comma 2 del
decreto legislativo n. 117 del 2017;
f) nel caso di avvenuto svolgimento di attivita' diverse da
quelle di interesse generale, le stesse sono state esercitate sulla
base di apposita disposizione statutaria e in via secondaria e
strumentale rispetto alle attivita' di interesse generale, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e relative
disposizioni di attuazione;
g) sono stati rispettati i principi e le linee guida
sull'attivita' di raccolta fondi eventualmente svolta;
h) non e' stato distribuito nessun utile, neanche in via
indiretta;
i) i bilanci sono stati redatti e depositati in conformita' alle
previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del
2017 e relative disposizioni di attuazione;
j) il bilancio sociale, ove obbligatorio per legge, e' stato
redatto, depositato e pubblicato in conformita' alle previsioni di
cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017
e relative disposizioni di attuazione;
k) sono state pubblicate, ove richiesto dalla legge, le
informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
n. 117 del 2017;
l) sono stati correttamente tenuti i libri sociali obbligatori
per legge;
m) sono state rispettate le norme di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo n. 117 del 2017, il registro dei volontari e'
stato correttamente tenuto e l'obbligo di assicurazione dei volontari
di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e'
stato adempiuto;
n) per gli enti iscritti nelle sezioni a) e b) del RUNTS sono
stati prevalentemente impiegati volontari associati o aderenti agli
enti associati e sussiste il corretto rapporto tra volontari e
lavoratori o, in alternativa nel secondo caso tra associati e
lavoratori richiesto dalla legge;
o) il patrimonio degli enti con personalita' giuridica non e'
inferiore di oltre un terzo rispetto al patrimonio minimo necessario
per conseguire la personalita' giuridica;
p) sono stati nominati e sono correttamente composti e
funzionanti gli organi sociali essenziali per legge;
q) sono state effettuate le comunicazioni e i depositi al RUNTS
che sono obbligatori in forza della normativa vigente;
r) non sussistono cause di scioglimento o estinzione dell'ente.
2. Se l'ente ha la forma giuridica di fondazione, mediante il
controllo ordinario si accerta anche che:
a) lo scopo non e' divenuto irrealizzabile;
b) non sono state assunte deliberazioni contrarie a norme
imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon
costume;
c) gli amministratori non hanno agito in difformita' allo
statuto, allo scopo della fondazione o alla legge.
3. Il controllo ordinario sugli enti che nel triennio antecedente
l'anno di effettuazione del controllo hanno depositato tutti i
bilanci con entrate complessive non superiori a 60.000 euro annui, ha
esclusivamente ad oggetto gli accertamenti di cui alle lettere a),
c), d), f), i), q) e r).
4. Il controllo di cui alla lettera d) del comma 1 non si esegue
sugli statuti redatti ai sensi dell'articolo 47, comma 5, del decreto
legislativo n. 117 del 2017, se depositati al RUNTS con le corrette
modalita'.
5. Nel caso di enti religiosi civilmente riconosciuti e di
fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n.
222, i riferimenti di cui al comma 1 ad atto costitutivo e statuto
devono intendersi fatti al regolamento di cui all'articolo 4, comma
3, del decreto legislativo n. 117 del 2017.
6. Nei confronti degli enti sottoposti a controllo ordinario, che
hanno superato per due esercizi consecutivi almeno due dei tre limiti
dimensionali fissati nell'articolo 31, comma 1, del decreto
legislativo n. 117 del 2017, l'Ufficio del RUNTS procede, altresi',
ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del predetto decreto legislativo,
all'acquisizione dell'informazione antimafia.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).