Art. 9

Testo vigente dal 13/01/2026

Articoli di D.M. 2/2026 (23)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23

Art. 9

Modifiche all'art. 14

1. All'art. 14, comma 3, dopo le parole «cui l'ente aderisce,» sono
inserite le seguenti: «o dai rispettivi delegati ai sensi dell'art.
8, comma 2-bis». Inoltre, al medesimo comma, la lettera g) e'
modificata come segue: «l'indirizzo di Posta elettronica certificata
dell'ente» e alla lettera h), dopo le parole «contatto telefonico»,
sono inserite le seguenti: «ad uso dell'Ufficio del RUNTS».

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).