Art. 9
Modifiche all'art. 14
1. All'art. 14, comma 3, dopo le parole «cui l'ente aderisce,» sono
inserite le seguenti: «o dai rispettivi delegati ai sensi dell'art.
8, comma 2-bis». Inoltre, al medesimo comma, la lettera g) e'
modificata come segue: «l'indirizzo di Posta elettronica certificata
dell'ente» e alla lettera h), dopo le parole «contatto telefonico»,
sono inserite le seguenti: «ad uso dell'Ufficio del RUNTS».