Art. 19
Modifiche all'art. 25
1. All'art. 25 la rubrica dell'articolo e' modificata come segue:
«(La devoluzione del patrimonio)».
2. Al comma 1, alla fine del primo periodo, le parole «iscritto al
RUNTS» sono cosi' sostituite: «iscritto nel RUNTS nonche' nei
registri di cui all'art. 101, comma 2 del codice.». Inoltre, alla
fine del comma, dopo le parole «iscritto nel RUNTS» sono aggiunte le
seguenti: «nonche' nei registri di cui all'art. 101, comma 2 del
codice.».
3. Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
«1-bis. Alle istanze di cui all'art. 23, comma 1, lettera a),
a-bis) e b) del presente decreto, e' allegata, a cura del legale
rappresentante dell'ente, della rete cui lo stesso aderisce, dei
rispettivi delegati o del liquidatore, la richiesta del parere di cui
all'art. 9 del codice, riferito rispettivamente all'incremento
patrimoniale realizzato negli esercizi di cui al comma 1 o all'intero
patrimonio residuo.
1-ter. Ove la devoluzione, ai sensi dell'art. 23, comma 1,
lettera a) del presente decreto sia limitata all'incremento
patrimoniale di cui al comma 1-bis, l'ente unitamente alla richiesta
di parere deve produrre:
a) una situazione patrimoniale redatta con le modalita' di cui
all'art. 13, comma 1 del codice, riferita alla data in cui l'organo
competente ha deliberato di richiedere la cancellazione dal RUNTS;
l'ente e' esonerato dalla produzione della situazione patrimoniale se
la delibera sia stata assunta non oltre centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio finanziario e il bilancio d'esercizio sia
stato gia' depositato al RUNTS ai sensi dell'art. 48, comma 3 del
codice;
b) un'attestazione rilasciata da un revisore legale, relativa
all'entita' e alla composizione del patrimonio dell'ente con
indicazione dell'eventuale ammontare non assoggettato alla
devoluzione;
c) una dichiarazione di accettazione del patrimonio da
devolvere rilasciata dal legale rappresentante di ciascun ETS
beneficiario, contenente l'indicazione del patrimonio accettato.
1-quater. Gli enti di cui all'art. 13, commi 2 e 2-bis del
codice, oltre alla dichiarazione di accettazione di cui alla lettera
c) del comma precedente presentano in luogo della documentazione di
cui alle lettere a) e b) dello stesso rispettivamente:
a) un rendiconto per cassa alla data della delibera, unitamente
ad un elenco degli eventuali beni immobili e dei beni mobili
inventariati, con l'indicazione del relativo valore o, in assenza di
beni, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) per gli enti di cui all'art. 13, comma 2, documentazione
comprovante l'ammontare del patrimonio eventualmente non assoggettato
alla devoluzione; per gli enti di cui all'art. 13, comma 2-bis, una
dichiarazione sostitutiva circa il suddetto ammontare, resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
1-quinquies. Ove la devoluzione riguardi l'intero patrimonio
residuo, alla richiesta di parere e' allegata la documentazione di
cui ai commi 1-ter e 1-quater con riferimento all'intero patrimonio
da devolvere.».
4. Il comma 2 e' cosi' modificato:
«2. A seguito della ricezione del provvedimento di cancellazione
adottato dall'Ufficio competente del RUNTS nei casi di cui all'art.
23, comma 1, lettere c), d) ed e) del presente decreto, l'ente
trasmette a mezzo Posta elettronica certificata al medesimo ufficio
entro novanta giorni la richiesta di parere allegando la
documentazione di cui al comma 1-ter o 1-quater. Gli uffici del RUNTS
assicurano la pubblicazione sul proprio sito internet degli indirizzi
di Posta elettronica certificata a cui inviare la richiesta di parere
devolutivo.».
5. Dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma:
«2-bis. Successivamente al rilascio del parere l'ente, entro
trenta giorni dal compimento dell'ultimo atto dispositivo, presenta
all'Ufficio del RUNTS la documentazione comprovante l'avvenuta
devoluzione.».
6. Il comma 4 e' soppresso.
7. Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. la liquidazione o la perdita della natura di societa' di
mutuo soccorso per gli enti iscritti nella sezione f) del RUNTS,
ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8,
comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3819, comportano la
cancellazione dal registro unico.».
8. I commi 7 e 8 sono soppressi.