Art. 20

Testo vigente dal 13/01/2026

Articoli di D.M. 2/2026 (23)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
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  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23

Art. 20

Inserimento dell'art. 25-bis

1. Dopo l'art. 25 e' inserito il seguente:
«Art. 25-bis (Altre conseguenze della cancellazione dal RUNTS). -
1. A seguito della cancellazione dal RUNTS, per gli enti che abbiano
conseguito la personalita' giuridica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 e la cui iscrizione nel
registro delle persone giuridiche sia stata sospesa ai sensi
dell'art. 22, comma 1-bis, del codice, l'Ufficio del RUNTS
competente, entro quindici giorni dall'adozione, comunica il
provvedimento di cancellazione alla prefettura o alla regione o
provincia autonoma competente.
2. La cancellazione dal RUNTS comporta l'illegittimita'
dell'utilizzo, nella denominazione sociale e nei rapporti con i
terzi, degli acronimi e delle locuzioni di cui all' art. 12 del
codice e alle analoghe disposizioni riguardanti specifiche tipologie
di enti. L'illegittimita' riguarda anche l'utilizzo di acronimi e
locuzioni diverse da quelle relative alla sezione di effettiva
iscrizione.
3. La cancellazione dal RUNTS non preclude una nuova successiva
iscrizione in esso da parte del medesimo ente a condizione che lo
stesso abbia preventivamente adempiuto agli obblighi di legge
conseguenti alla cancellazione.».

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).