Art. 20
Inserimento dell'art. 25-bis
1. Dopo l'art. 25 e' inserito il seguente:
«Art. 25-bis (Altre conseguenze della cancellazione dal RUNTS). -
1. A seguito della cancellazione dal RUNTS, per gli enti che abbiano
conseguito la personalita' giuridica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 e la cui iscrizione nel
registro delle persone giuridiche sia stata sospesa ai sensi
dell'art. 22, comma 1-bis, del codice, l'Ufficio del RUNTS
competente, entro quindici giorni dall'adozione, comunica il
provvedimento di cancellazione alla prefettura o alla regione o
provincia autonoma competente.
2. La cancellazione dal RUNTS comporta l'illegittimita'
dell'utilizzo, nella denominazione sociale e nei rapporti con i
terzi, degli acronimi e delle locuzioni di cui all' art. 12 del
codice e alle analoghe disposizioni riguardanti specifiche tipologie
di enti. L'illegittimita' riguarda anche l'utilizzo di acronimi e
locuzioni diverse da quelle relative alla sezione di effettiva
iscrizione.
3. La cancellazione dal RUNTS non preclude una nuova successiva
iscrizione in esso da parte del medesimo ente a condizione che lo
stesso abbia preventivamente adempiuto agli obblighi di legge
conseguenti alla cancellazione.».