IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in
particolare, l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Vista legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per
la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante
«Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto, in particolare, l'art. 53, comma 1, del sopra citato decreto
legislativo, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni,
sono definiti le procedure per l'iscrizione nel Registro unico
nazionale del Terzo settore, i documenti da presentare ai fini
dell'iscrizione e le modalita' di deposito degli atti, le regole per
la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del
Registro unico nazionale del Terzo settore e le modalita' con cui e'
garantita la comunicazione dei dati tra il registro stesso e il
Registro delle imprese, con riferimento alle imprese sociali e agli
altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
del 15 settembre 2020, adottato ai sensi dell'art. 53 del Codice del
Terzo settore, unitamente agli allegati tecnici di cui all'art. 40
dello stesso, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale,
modificabili ai sensi dell'art. 40, comma 1, con decreto direttoriale
del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso
il quale e' istituito l'Ufficio statale del RUNTS;
Viste le modificazioni apportate al Codice del Terzo settore con la
legge 7 luglio 2024 n. 104 e con il decreto-legge 17 giugno 2025, n.
84, convertito nella legge 30 luglio 2025 n. 108;
Ritenuto di apportare al decreto ministeriale del 15 settembre 2020
e agli allegati tecnici le conseguenti modifiche e aggiornamenti,
anche al fine di assicurare i necessari adeguamenti al sistema
informatico;
Acquisito in data 6 ottobre 2025 il parere del Dipartimento della
protezione civile;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni nella
seduta del 29 dicembre 2025, rep. 255/CSR, ai sensi dell'art. 53,
comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto contiene disposizioni modificative e
integrative al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali del 15 settembre 2020, n. 106, che definisce le procedure per
l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i
documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalita' di
deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la
conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo
settore e le modalita' con cui e' garantita la comunicazione dei dati
tra il registro stesso e il Registro delle imprese, con riferimento
agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.