Art. 6
Modifiche all'art. 9
1. All'art. 9, comma 4, dopo le parole «Ufficio statale del RUNTS,»
sono inserite le seguenti: «e cio' risulta espressamente precisato
nell'istanza,».
2. Al comma 6, dopo le parole «assicura la pubblicita'», le parole
«dello stesso,» sono soppresse; dopo «terzi» sono inserite le parole
«, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1.».