Art. 14
Modifiche all'art. 20
1. La rubrica dell'art. 20 e' modificata come segue: «Il deposito
degli atti e l'aggiornamento delle informazioni».
2. Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) dopo le parole «bilancio sociale» sono
inserite le parole, «le relazioni dell'organo di controllo e del
revisore ove istituiti, unitamente, limitatamente agli enti
costituiti in forma di fondazione, a copia della delibera di
approvazione ad uso dell'Ufficio del RUNTS»;
b) alla lettera c) la parola «cessazione,» e' soppressa;
c) alla lettera e) dopo le parole «natura non commerciale
dell'ente» sono inserite le seguenti: «o il riacquisto della stessa»;
d) alla lettera f) dopo le parole «da norme di legge o
regolamento» il resto del periodo e' soppresso;
e) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«h) eventuali attestazioni di sopravvenuta adesione ad enti
associativi rilasciate dai rappresentanti legali degli stessi.».
3. Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo «il rappresentante legale dell'ETS» sono
inserite le parole «o un suo delegato ai sensi dell'art. 8, comma
2-bis»; dopo le parole «cui l'ETS aderisce» le seguenti: «o un suo
delegato ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis»;
b) alla fine della lettera b) le parole «lettera o)» sono
sostituite con le parole «lettera n)»;
c) alla lettera c) dopo le parole «art. 34, comma 5,» le parole
«lettera a)» sono soppresse.
4. Il comma 4 e' cosi' sostituito:
«4. Le deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione di
cui al comma 1, lettera c) del presente articolo sono depositate al
RUNTS ai sensi dell'art. 42-bis del codice civile unitamente alla
documentazione prevista dalle applicabili disposizioni ivi
richiamate.». Inoltre, e' inserito il seguente comma:
«4-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, per gli ETS
muniti di personalita' giuridica, gli atti di cui al comma 1, lettere
a) e c) del presente articolo acquistano efficacia a seguito della
loro iscrizione nel RUNTS, secondo le procedure di cui agli articoli
16 e 19, in conformita' con quanto previsto dall'art. 22, comma 6 del
codice.».
5. Il comma 5 e' sostituito come segue:
«5. I documenti di cui al comma 1, lettera b), sono depositati
ogni anno entro il termine di cui all'art. 48, comma 3 del Codice del
Terzo settore. Gli ulteriori atti, nonche' le informazioni di cui
all'art. 8, comma 6, lettere b), d), e), f), g), h), i), k), l), m)
ed n), sono rispettivamente depositati e aggiornate entro trenta
giorni decorrenti dalla modifica, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 22, comma 6 del Codice del Terzo settore. Nel caso di
perdita o di riacquisto della natura non commerciale dell'ente i
trenta giorni decorrono dall'approvazione del bilancio relativo al
periodo di imposta nel quale tale evento si e' verificato. Le
informazioni di cui all'art. 8, comma 6, lettera r), sono aggiornate
annualmente entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31
dicembre precedente qualora si siano verificate variazioni nei dati
presenti al RUNTS. Le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale e le reti associative, in caso di
riduzione del numero o della tipologia degli associati al di sotto
dei limiti necessari per il mantenimento della rispettiva qualifica
aggiornano l'informazione entro trenta giorni dal verificarsi
dell'evento.». Infine, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per le imprese sociali si applica il decreto
ministeriale di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 112. Ai sensi del presente articolo gli enti iscritti
nella sezione imprese sociali del Registro delle imprese richiedono
l'iscrizione nel RUNTS di informazioni ulteriori compresa
l'affiliazione ad una rete associativa, ad altro ente del Terzo
settore o ai soggetti di cui all'art. 15, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 112/2017.».
6. Al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le
parole «Il rappresentante legale», le parole «o, nel caso,» sono
sostituite dalla parola «e»; le parole «e veridicita'» sono
soppresse; dopo le parole «completezza delle informazioni.» e'
aggiunto il seguente periodo: «Colui che sottoscrive l'istanza
garantisce sulla veridicita' delle dichiarazioni in essa contenute.».
7. Al comma 7, dopo le parole «non superiore a centottanta giorni
e» sono inserite le seguenti: «non inferiore a trenta,».
8. Al comma 8, le parole «lettera c)» sono sostituite dalle parole
«lettere a) e c)».
9. Al comma 10 dopo le parole «revisione e controllo.» le parole
«sono iscritti» sono sostituite dalle parole «sono resi noti, anche
per estratto,».