Art. 16
Modifiche all'art. 22
1. All'art. 22, dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
«6-bis. La richiesta di iscrizione nella sezione e) del RUNTS
presentata da un ente iscritto nella sezione g) dello stesso e' una
richiesta di migrazione. In caso di esito positivo dell'istruttoria,
a seguito dell'iscrizione nella sezione Reti associative l'Ufficio
statale del RUNTS ne da' comunicazione all'Ufficio regionale o
provinciale del RUNTS di provenienza, che cancella l'ente dalla
sezione g).».