Art. 3
Modifiche all'art. 5
1. All'art. 5, comma 2, le parole dopo «Provincia autonoma,» fino
alla fine sono cosi' sostituite: «l'istanza di variazione perviene
all'ufficio nella cui circoscrizione territoriale la sede e'
trasferita, che prende in carico l'ente in qualita' di Ufficio del
RUNTS competente. L'avvenuta modifica dell'ufficio competente e'
comunicata, con le modalita' di cui all'allegato tecnico A,
all'ufficio di provenienza e all'ente interessato.».