Art. 12

Testo vigente dal 13/01/2026

Articoli di D.M. 2/2026 (23)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
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  15. Art. 15
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  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23

Art. 12

Modifiche all'art. 17

1. All'art. 17, comma 1, dopo le parole «di una fondazione» sono
inserite le parole «o di un comitato»; dopo il primo periodo sono
aggiunti i seguenti: «Nel caso in cui l'ente sia dotato di organo di
controllo del quale faccia parte almeno un revisore legale, ovvero se
l'ente sia soggetto a revisione legale, la relazione giurata di cui
all'art. 22, comma 4 del codice potra' essere sostituita da una
situazione patrimoniale, anch'essa aggiornata a non piu' di
centoventi giorni antecedenti il ricevimento del verbale da parte del
notaio, purche' l'istanza sia presentata dal notaio nel termine di
venti giorni dal ricevimento, completa della relazione sottoscritta
dal revisore che ne attesta la corretta compilazione. Il mancato
rispetto del termine di presentazione dell'istanza, qualora siano
decorsi i predetti centoventi giorni, comporta l'irricevibilita'
della domanda e la necessita' di attualizzare la relazione giurata o
la situazione patrimoniale.».

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).