Art. 4
Modifiche all'art. 6
1. All'art. 6, dopo la fine del comma 3, e' inserito il seguente
periodo: «Le comunicazioni dagli Uffici del RUNTS verso gli ETS
relative ai procedimenti di cui al presente decreto avvengono
prioritariamente per mezzo del sistema informatico, secondo le
modalita' di cui all'allegato tecnico A.»