Art. 8
Modifiche all'art. 12
1. All'art. 12, comma 1, il secondo e il terzo periodo sono
sostituiti dai seguenti: «A tal fine l'ente presenta al RUNTS una
domanda di variazione di sezione; richiede quindi al Registro delle
imprese la cancellazione dalla sezione delle imprese sociali.
L'Ufficio competente del RUNTS, ricevuta l'istanza telematica di
variazione iscrive l'ente nella sezione di cui alla lettera f) del
RUNTS con la medesima decorrenza della cancellazione dalla sezione
Imprese sociali del Registro delle imprese, di cui riceve apposita
comunicazione.».