Art. 21

Testo vigente dal 13/01/2026

Articoli di D.M. 2/2026 (23)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23

Art. 21

Modifiche all'art. 26

1. Il comma 1 dell'art. 26 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli atti, le informazioni e i provvedimenti di cui agli
articoli 8, comma 5, lettere a), b) e d), e comma 6 salvo diversa
indicazione, 10, comma 2, lettere a) e b), 14, commi 1 e 3, 16, commi
2 e 6, 20, commi 1 e 10, 22, comma 10, e 24, comma 8, sono resi
conoscibili ai terzi attraverso la pubblicazione al RUNTS. I bilanci
di cui all'art. 8, comma 5, lettera c), sono resi conoscibili ai
terzi se l'ente prima dell'iscrizione nel RUNTS era iscritto in uno
dei registri di cui all'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo
settore. Gli atti sono opponibili ai terzi dopo la pubblicazione, a
meno che l'ente non provi che i terzi ne erano a conoscenza.».

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).