Art. 17
Modifiche all'art. 23
1. Al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) presentazione di un'istanza di cancellazione corredata,
ai fini del deposito, da una delibera di scioglimento qualora risulti
dalla stessa che non siano in essere rapporti giuridici non
definiti.».