Art. 5

Testo vigente dal 13/01/2026

Articoli di D.M. 2/2026 (23)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
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Art. 5

Modifiche all'art. 8

1. All'art. 8, comma 1, la frase dopo le parole «per le sezioni di
cui all'art. 3, comma 1» fino a «del presente decreto» e' cosi'
modificata: «lettere a), b), e) e g) del presente decreto».
2. Dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma:
«2-bis. Salvo quanto previsto in relazione ai gruppi comunali di
volontariato di protezione civile da specifiche direttive
dell'autorita' politica delegata alla materia di protezione civile,
ai fini della presentazione della domanda di iscrizione i soggetti di
cui al comma 2 possono conferire a persona da essi individuata, con
le modalita' telematiche di cui all'allegato tecnico A, un'apposita
delega alla compilazione, all'eventuale sottoscrizione e all'invio
dell'istanza telematica. In questi casi il documento generato dal
sistema e contenente la delega e' automaticamente inserito tra gli
allegati dell'istanza secondo le modalita' indicate nell'allegato
tecnico A».
3. Al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) dopo la parola «disponibili» le parole
restanti sono soppresse;
b) alla lettera d) dopo le parole «rete associativa» sono
inserite le parole «o ad altro ente del Terzo settore»; dopo «una
attestazione di adesione» sono inserite le parole «al medesimo»; le
parole «di quest'ultima» sono sostituite da «di quest'ultimo»; dopo
le parole «Qualora l'ente si dichiari affiliato a piu'», la parola
«reti» e' sostituita con la parola «enti»; le parole «ciascuna rete»
sono sostituite con le parole «ciascuno di essi».
4. Il comma 6 alinea e' cosi' modificato:
«6. La veridicita' delle informazioni inserite e la conformita'
agli originali dei documenti allegati alla domanda di iscrizione sono
dichiarate ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, anche attraverso
appositi allegati sottoscritti con le modalita' indicate
nell'allegato tecnico A. Dalla domanda di iscrizione devono risultare
inderogabilmente le seguenti informazioni generali:». Inoltre, al
medesimo comma la lettera g) e' cosi' modificata: «g) l'indirizzo di
Posta elettronica certificata dell'ente»; alla lettera h) dopo le
parole «contatto telefonico» sono inserite le parole «ad uso
dell'Ufficio del RUNTS»; alla lettera n), dopo le parole «all'istanza
sono allegate», sono inserite le parole «, ad uso dell'Ufficio del
RUNTS»; alla lettera r) le parole «per le ODV e per le APS,» e le
parole «specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima
sezione del RUNTS per cui si chiede l'iscrizione» sono soppresse.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).