Art. 136
(Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano
((, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento,))
al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c)
((...))
finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione
((anche))
occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche
((nell'espressione accademica, artistica e letteraria.))
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