Art. 153

(Garante per la protezione dei dati personali)

Testo vigente dal 08/12/2021 · storia delle versioni (4)

Articoli di D.Lgs. 196/2003 (215)
  1. Art. 1 (( (Oggetto). ))
  2. Art. 2 (( (Finalità). ))
  3. Art. 2-bis (( (Autorità di controllo). ))
  4. Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'
  5. Art. 2-quater (( (Regole deontologiche). ))
  6. Art. 2-quinquies (( (Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'inf
  7. Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per
  8. Art. 2-septies (( (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometric
  9. Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e
  10. Art. 2-novies (( (Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla
  11. Art. 2-decies (( (Inutilizzabilità dei dati). ))
  12. Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'interessato)
  13. Art. 2-duodecies (( (Limitazioni per ragioni di giustizia). ))
  14. Art. 3
  15. Art. 4
  16. Art. 5
  17. Art. 6
  18. Art. 7
  19. Art. 8
  20. Art. 9
  21. Art. 10
  22. Art. 11
  23. Art. 12
  24. Art. 13
  25. Art. 14
  26. Art. 15
  27. Art. 16
  28. Art. 17
  29. Art. 18
  30. Art. 19
  31. Art. 20
  32. Art. 21
  33. Art. 22
  34. Art. 23
  35. Art. 24
  36. Art. 25
  37. Art. 26
  38. Art. 27
  39. Art. 28
  40. Art. 29
  41. Art. 30
  42. Art. 31
  43. Art. 32
  44. Art. 32-bis
  45. Art. 33
  46. Art. 34
  47. Art. 35
  48. Art. 36
  49. Art. 37
  50. Art. 38
  51. Art. 39
  52. Art. 40
  53. Art. 41
  54. Art. 42
  55. Art. 43
  56. Art. 44
  57. Art. 45
  58. Art. 45-bis (( (Base giuridica). ))
  59. Art. 46
  60. Art. 47
  61. Art. 48
  62. Art. 49
  63. Art. 50 (Notizie o immagini relative a minori)
  64. Art. 51 (Principi generali)
  65. Art. 52 (Dati identificativi degli interessati)
  66. Art. 53
  67. Art. 54
  68. Art. 55
  69. Art. 56
  70. Art. 57 (Disposizioni di attuazione)
  71. Art. 58 (Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difes
  72. Art. 59
  73. Art. 60 (( Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento s
  74. Art. 61
  75. Art. 62
  76. Art. 63
  77. Art. 64
  78. Art. 65
  79. Art. 66
  80. Art. 67
  81. Art. 68
  82. Art. 69
  83. Art. 70
  84. Art. 71
  85. Art. 72
  86. Art. 73
  87. Art. 74
  88. Art. 75 (( (Specifiche condizioni in ambito sanitario). ))
  89. Art. 76
  90. Art. 77 (( (Modalità particolari). ))
  91. Art. 78
  92. Art. 79
  93. Art. 80 (( (Informativa da parte di altri soggetti) ))
  94. Art. 81
  95. Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica)
  96. Art. 83
  97. Art. 84
  98. Art. 85
  99. Art. 86
  100. Art. 87
  101. Art. 88
  102. Art. 89
  103. Art. 89-bis (( (Prescrizioni di medicinali) ))
  104. Art. 90
  105. Art. 91
  106. Art. 92 (Cartelle cliniche)
  107. Art. 93 (Certificato di assistenza al parto)
  108. Art. 94
  109. Art. 95
  110. Art. 96 (( (Trattamento di dati relativi a studenti). ))
  111. Art. 97 (( (Ambito applicativo). ))
  112. Art. 98
  113. Art. 99 (( (Durata del trattamento). ))
  114. Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e ricerca)
  115. Art. 101 (Modalità di trattamento)
  116. Art. 102 (( (Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione ne
  117. Art. 103 (( (Consultazione di documenti conservati in archivi). ))
  118. Art. 104
  119. Art. 105 (Modalità di trattamento)
  120. Art. 106 (( (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerc
  121. Art. 107 (( (Trattamento di categorie particolari di dati personali). ))
  122. Art. 108 (( (Sistema statistico nazionale). ))
  123. Art. 109 (Dati statistici relativi all'evento della nascita)
  124. Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)
  125. Art. 110-bis (( (Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini
  126. Art. 111 (( (Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di l
  127. Art. 111-bis (( (Informazioni in caso di ricezione di curriculum). ))
  128. Art. 112
  129. Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza)
  130. Art. 114 (( (Garanzie in materia di controllo a distanza) ))
  131. Art. 115 (( (Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico) ))
  132. Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato)
  133. Art. 117
  134. Art. 118
  135. Art. 119
  136. Art. 120 Sinistri
  137. Art. 121 (( (Servizi interessati e definizioni) ))
  138. Art. 122
  139. Art. 123 (Dati relativi al traffico)
  140. Art. 124 (Fatturazione dettagliata)
  141. Art. 125 (Identificazione della linea)
  142. Art. 126 (Dati relativi all'ubicazione)
  143. Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza)
  144. Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata)
  145. Art. 129 (( (Elenchi dei contraenti) ))
  146. Art. 130 (Comunicazioni indesiderate)
  147. Art. 131 (( (Informazioni a contraenti e utenti) ))
  148. Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità).
  149. Art. 132-bis (( (Procedure istituite dai fornitori) ))
  150. Art. 132-ter (( (Sicurezza del trattamento) ))
  151. Art. 132-quater (( (Informazioni sui rischi) ))
  152. Art. 133
  153. Art. 134
  154. Art. 135
  155. Art. 136 (Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)
  156. Art. 137 (Disposizioni applicabili)
  157. Art. 138 (Segreto professionale)
  158. Art. 139 (( (Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche) ))
  159. Art. 140
  160. Art. 140-bis (( (Forme alternative di tutela) ))
  161. Art. 141 (( (Reclamo al Garante) ))
  162. Art. 142 (( (Proposizione del reclamo) ))
  163. Art. 143 (( (Decisione del reclamo) ))
  164. Art. 144 (( (Segnalazioni) ))
  165. Art. 144-bis (( (Revenge porn). ))
  166. Art. 145
  167. Art. 146
  168. Art. 147
  169. Art. 148
  170. Art. 149
  171. Art. 150
  172. Art. 151
  173. Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria)
  174. Art. 153 (Garante per la protezione dei dati personali)
  175. Art. 154 (Compiti)
  176. Art. 154-bis (( (Poteri) ))
  177. Art. 154-ter (( (Potere di agire e rappresentanza in giudizio) ))
  178. Art. 155 (( (Ufficio del Garante) ))
  179. Art. 156 (Ruolo organico e personale)
  180. Art. 157 (( (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti). ))
  181. Art. 158 (( (Accertamenti). ))
  182. Art. 159
  183. Art. 160 (( (Particolari accertamenti). ))
  184. Art. 160-bis (( (Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario
  185. Art. 161
  186. Art. 162
  187. Art. 162-bis
  188. Art. 162-ter
  189. Art. 163
  190. Art. 164
  191. Art. 164-bis
  192. Art. 165
  193. Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e pr
  194. Art. 167 (Trattamento illecito di dati)
  195. Art. 167-bis (( (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di t
  196. Art. 167-ter (( (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento
  197. Art. 168 (( (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzi
  198. Art. 169
  199. Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)
  200. Art. 171 (( (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e
  201. Art. 172 (Pene accessorie)
  202. Art. 173
  203. Art. 174
  204. Art. 175 (Forze di polizia)
  205. Art. 176
  206. Art. 177
  207. Art. 178
  208. Art. 179
  209. Art. 180
  210. Art. 181
  211. Art. 182
  212. Art. 183 (Norme abrogate)
  213. Art. 184
  214. Art. 185
  215. Art. 186 (Entrata in vigore)

Art. 153

(Garante per la protezione dei dati personali)
1. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.
2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. L'incarico di presidente e quello di componente hanno durata settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, nè essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive.
4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante sia successivamente alla cessazione dell'incarico, in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei propri compiti o nell'esercizio dei propri poteri.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente
((e ai componenti))
compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali.
((L'indennità di funzione di cui al primo periodo è da ritenere onnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali))
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7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 155.
8. Il presidente, i componenti, il segretario generale e i dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico ovvero del servizio presso il Garante, procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa la presentazione per conto di terzi di reclami richieste di parere o interpelli.
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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 47-quater, comma 1) che nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti, la durata in carica del presidente e dei membri del Garante per la protezione dei dati personali di cui al presente articolo, comma 4, è equiparata a quella del presidente e dei membri delle autorità istituite con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con decorrenza dalla data del decreto di nomina.
Inoltre ha stabilito che tali incarichi non sono rinnovabili.
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.