Nota all'art. 136:
- Si riporta il testo degli
articoli 26 e
33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista):
«Art. 26 (Albo: istituzione). - Presso ogni Consiglio dell'ordine regionale o interregionale è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio. L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altra dei pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.».
«Art. 33 (Registro dei praticanti). - Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età.
La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'art. 34.
Si applica il disposto del comma secondo dell'art. 31.
Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.
Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da cinque membri, di cui quattro da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con almeno dieci anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.
Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento.
Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore.».
Nata all'art. 150:
- Si riporta il testo degli
articoli 474 e
475 del codice di procedura civile:
«Art. 474 (Titolo esecutivo). - L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titolo esecutivi:
1) le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonchè gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in esse contenute.».
«Art. 475 (Spedizione in forma esecutiva). - Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.
La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale ti pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.
La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica italiana - In nome della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».».