Art. 170
(Inosservanza di provvedimenti del Garante)
1. Chiunque,
((non osservando))
il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell'articolo 2-septies, comma 1, nonchè i provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163
((, arreca un concreto nocumento a uno o più soggetti interessati al trattamento))
è punito
((, a querela della persona offesa,))
con la reclusione da tre mesi a due anni.