Art. 59
( Accesso a documenti amministrativi
((e accesso civico))
)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonchè dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati
((di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento))
e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))
.
((
1-bis. I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
))