Art. 104
(Ambito applicativo e dati identificativi
(( a fini statistici o di ricerca scientifica))
)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per
((fini statistici))
o, in quanto compatibili, per
((per fini di ricerca scientifica))
.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.