Art. 102
(( (Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica) ))
((
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.
))
((2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato in particolare:))
((e del Regolamento))
((a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica))