Art. 154

(Compiti)

Testo vigente dal 08/12/2021 · storia delle versioni (4)

Articoli di D.Lgs. 196/2003 (215)
  1. Art. 1 (( (Oggetto). ))
  2. Art. 2 (( (Finalità). ))
  3. Art. 2-bis (( (Autorità di controllo). ))
  4. Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'
  5. Art. 2-quater (( (Regole deontologiche). ))
  6. Art. 2-quinquies (( (Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'inf
  7. Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per
  8. Art. 2-septies (( (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometric
  9. Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e
  10. Art. 2-novies (( (Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla
  11. Art. 2-decies (( (Inutilizzabilità dei dati). ))
  12. Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'interessato)
  13. Art. 2-duodecies (( (Limitazioni per ragioni di giustizia). ))
  14. Art. 3
  15. Art. 4
  16. Art. 5
  17. Art. 6
  18. Art. 7
  19. Art. 8
  20. Art. 9
  21. Art. 10
  22. Art. 11
  23. Art. 12
  24. Art. 13
  25. Art. 14
  26. Art. 15
  27. Art. 16
  28. Art. 17
  29. Art. 18
  30. Art. 19
  31. Art. 20
  32. Art. 21
  33. Art. 22
  34. Art. 23
  35. Art. 24
  36. Art. 25
  37. Art. 26
  38. Art. 27
  39. Art. 28
  40. Art. 29
  41. Art. 30
  42. Art. 31
  43. Art. 32
  44. Art. 32-bis
  45. Art. 33
  46. Art. 34
  47. Art. 35
  48. Art. 36
  49. Art. 37
  50. Art. 38
  51. Art. 39
  52. Art. 40
  53. Art. 41
  54. Art. 42
  55. Art. 43
  56. Art. 44
  57. Art. 45
  58. Art. 45-bis (( (Base giuridica). ))
  59. Art. 46
  60. Art. 47
  61. Art. 48
  62. Art. 49
  63. Art. 50 (Notizie o immagini relative a minori)
  64. Art. 51 (Principi generali)
  65. Art. 52 (Dati identificativi degli interessati)
  66. Art. 53
  67. Art. 54
  68. Art. 55
  69. Art. 56
  70. Art. 57 (Disposizioni di attuazione)
  71. Art. 58 (Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difes
  72. Art. 59
  73. Art. 60 (( Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento s
  74. Art. 61
  75. Art. 62
  76. Art. 63
  77. Art. 64
  78. Art. 65
  79. Art. 66
  80. Art. 67
  81. Art. 68
  82. Art. 69
  83. Art. 70
  84. Art. 71
  85. Art. 72
  86. Art. 73
  87. Art. 74
  88. Art. 75 (( (Specifiche condizioni in ambito sanitario). ))
  89. Art. 76
  90. Art. 77 (( (Modalità particolari). ))
  91. Art. 78
  92. Art. 79
  93. Art. 80 (( (Informativa da parte di altri soggetti) ))
  94. Art. 81
  95. Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica)
  96. Art. 83
  97. Art. 84
  98. Art. 85
  99. Art. 86
  100. Art. 87
  101. Art. 88
  102. Art. 89
  103. Art. 89-bis (( (Prescrizioni di medicinali) ))
  104. Art. 90
  105. Art. 91
  106. Art. 92 (Cartelle cliniche)
  107. Art. 93 (Certificato di assistenza al parto)
  108. Art. 94
  109. Art. 95
  110. Art. 96 (( (Trattamento di dati relativi a studenti). ))
  111. Art. 97 (( (Ambito applicativo). ))
  112. Art. 98
  113. Art. 99 (( (Durata del trattamento). ))
  114. Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e ricerca)
  115. Art. 101 (Modalità di trattamento)
  116. Art. 102 (( (Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione ne
  117. Art. 103 (( (Consultazione di documenti conservati in archivi). ))
  118. Art. 104
  119. Art. 105 (Modalità di trattamento)
  120. Art. 106 (( (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerc
  121. Art. 107 (( (Trattamento di categorie particolari di dati personali). ))
  122. Art. 108 (( (Sistema statistico nazionale). ))
  123. Art. 109 (Dati statistici relativi all'evento della nascita)
  124. Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)
  125. Art. 110-bis (( (Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini
  126. Art. 111 (( (Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di l
  127. Art. 111-bis (( (Informazioni in caso di ricezione di curriculum). ))
  128. Art. 112
  129. Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza)
  130. Art. 114 (( (Garanzie in materia di controllo a distanza) ))
  131. Art. 115 (( (Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico) ))
  132. Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato)
  133. Art. 117
  134. Art. 118
  135. Art. 119
  136. Art. 120 Sinistri
  137. Art. 121 (( (Servizi interessati e definizioni) ))
  138. Art. 122
  139. Art. 123 (Dati relativi al traffico)
  140. Art. 124 (Fatturazione dettagliata)
  141. Art. 125 (Identificazione della linea)
  142. Art. 126 (Dati relativi all'ubicazione)
  143. Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza)
  144. Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata)
  145. Art. 129 (( (Elenchi dei contraenti) ))
  146. Art. 130 (Comunicazioni indesiderate)
  147. Art. 131 (( (Informazioni a contraenti e utenti) ))
  148. Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità).
  149. Art. 132-bis (( (Procedure istituite dai fornitori) ))
  150. Art. 132-ter (( (Sicurezza del trattamento) ))
  151. Art. 132-quater (( (Informazioni sui rischi) ))
  152. Art. 133
  153. Art. 134
  154. Art. 135
  155. Art. 136 (Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)
  156. Art. 137 (Disposizioni applicabili)
  157. Art. 138 (Segreto professionale)
  158. Art. 139 (( (Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche) ))
  159. Art. 140
  160. Art. 140-bis (( (Forme alternative di tutela) ))
  161. Art. 141 (( (Reclamo al Garante) ))
  162. Art. 142 (( (Proposizione del reclamo) ))
  163. Art. 143 (( (Decisione del reclamo) ))
  164. Art. 144 (( (Segnalazioni) ))
  165. Art. 144-bis (( (Revenge porn). ))
  166. Art. 145
  167. Art. 146
  168. Art. 147
  169. Art. 148
  170. Art. 149
  171. Art. 150
  172. Art. 151
  173. Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria)
  174. Art. 153 (Garante per la protezione dei dati personali)
  175. Art. 154 (Compiti)
  176. Art. 154-bis (( (Poteri) ))
  177. Art. 154-ter (( (Potere di agire e rappresentanza in giudizio) ))
  178. Art. 155 (( (Ufficio del Garante) ))
  179. Art. 156 (Ruolo organico e personale)
  180. Art. 157 (( (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti). ))
  181. Art. 158 (( (Accertamenti). ))
  182. Art. 159
  183. Art. 160 (( (Particolari accertamenti). ))
  184. Art. 160-bis (( (Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario
  185. Art. 161
  186. Art. 162
  187. Art. 162-bis
  188. Art. 162-ter
  189. Art. 163
  190. Art. 164
  191. Art. 164-bis
  192. Art. 165
  193. Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e pr
  194. Art. 167 (Trattamento illecito di dati)
  195. Art. 167-bis (( (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di t
  196. Art. 167-ter (( (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento
  197. Art. 168 (( (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzi
  198. Art. 169
  199. Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)
  200. Art. 171 (( (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e
  201. Art. 172 (Pene accessorie)
  202. Art. 173
  203. Art. 174
  204. Art. 175 (Forze di polizia)
  205. Art. 176
  206. Art. 177
  207. Art. 178
  208. Art. 179
  209. Art. 180
  210. Art. 181
  211. Art. 182
  212. Art. 183 (Norme abrogate)
  213. Art. 184
  214. Art. 185
  215. Art. 186 (Entrata in vigore)

Art. 154

(Compiti)
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del regolamento, il Garante, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del Regolamento medesimo, anche di propria iniziativa e avvalendosi dell'Ufficio, in conformità alla disciplina vigente e nei confronti di uno o più titolari del trattamento, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico;
b) trattare i reclami presentati ai sensi del regolamento, e delle disposizioni del presente codice, anche individuando con proprio regolamento modalità specifiche per la trattazione, nonchè fissando annualmente le priorità delle questioni emergenti dai reclami che potranno essere istruite nel corso dell'anno di riferimento;
c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui all'articolo 2-quater;
d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
f) assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al presente codice;
g) provvedere altresì all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato e svolgere le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da atti comunitari o dell'Unione europea e, in particolare:
a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II);
b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;
c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (Regolamento VIS) e decisione n. 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi;
f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (Regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE;
g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.
3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal presente codice, il Garante disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, le modalità specifiche dei procedimenti relativi all'esercizio dei compiti e dei poteri ad esso attribuiti dal Regolamento e dal presente codice.
4. Il Garante collabora con altre autorità amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del Regolamento, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
((
5-bis. Il parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento è reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalità del trattamento descrivendo una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonchè nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizza espressamente un trattamento di dati personali da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalità del trattamento a fonti sottoordinate.
5-ter. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva e comunque nei casi di adozione di decreti-legge, il Garante esprime il parere di cui al comma 5-bis:
a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge;
b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari))
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
7. Il Garante non è competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.