Art. 93

(Certificato di assistenza al parto)

Testo vigente dal 01/01/2004

Articoli di D.Lgs. 196/2003 (215)
  1. Art. 1 (( (Oggetto). ))
  2. Art. 2 (( (Finalità). ))
  3. Art. 2-bis (( (Autorità di controllo). ))
  4. Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'
  5. Art. 2-quater (( (Regole deontologiche). ))
  6. Art. 2-quinquies (( (Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'inf
  7. Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per
  8. Art. 2-septies (( (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometric
  9. Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e
  10. Art. 2-novies (( (Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla
  11. Art. 2-decies (( (Inutilizzabilità dei dati). ))
  12. Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'interessato)
  13. Art. 2-duodecies (( (Limitazioni per ragioni di giustizia). ))
  14. Art. 3
  15. Art. 4
  16. Art. 5
  17. Art. 6
  18. Art. 7
  19. Art. 8
  20. Art. 9
  21. Art. 10
  22. Art. 11
  23. Art. 12
  24. Art. 13
  25. Art. 14
  26. Art. 15
  27. Art. 16
  28. Art. 17
  29. Art. 18
  30. Art. 19
  31. Art. 20
  32. Art. 21
  33. Art. 22
  34. Art. 23
  35. Art. 24
  36. Art. 25
  37. Art. 26
  38. Art. 27
  39. Art. 28
  40. Art. 29
  41. Art. 30
  42. Art. 31
  43. Art. 32
  44. Art. 32-bis
  45. Art. 33
  46. Art. 34
  47. Art. 35
  48. Art. 36
  49. Art. 37
  50. Art. 38
  51. Art. 39
  52. Art. 40
  53. Art. 41
  54. Art. 42
  55. Art. 43
  56. Art. 44
  57. Art. 45
  58. Art. 45-bis (( (Base giuridica). ))
  59. Art. 46
  60. Art. 47
  61. Art. 48
  62. Art. 49
  63. Art. 50 (Notizie o immagini relative a minori)
  64. Art. 51 (Principi generali)
  65. Art. 52 (Dati identificativi degli interessati)
  66. Art. 53
  67. Art. 54
  68. Art. 55
  69. Art. 56
  70. Art. 57 (Disposizioni di attuazione)
  71. Art. 58 (Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difes
  72. Art. 59
  73. Art. 60 (( Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento s
  74. Art. 61
  75. Art. 62
  76. Art. 63
  77. Art. 64
  78. Art. 65
  79. Art. 66
  80. Art. 67
  81. Art. 68
  82. Art. 69
  83. Art. 70
  84. Art. 71
  85. Art. 72
  86. Art. 73
  87. Art. 74
  88. Art. 75 (( (Specifiche condizioni in ambito sanitario). ))
  89. Art. 76
  90. Art. 77 (( (Modalità particolari). ))
  91. Art. 78
  92. Art. 79
  93. Art. 80 (( (Informativa da parte di altri soggetti) ))
  94. Art. 81
  95. Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica)
  96. Art. 83
  97. Art. 84
  98. Art. 85
  99. Art. 86
  100. Art. 87
  101. Art. 88
  102. Art. 89
  103. Art. 89-bis (( (Prescrizioni di medicinali) ))
  104. Art. 90
  105. Art. 91
  106. Art. 92 (Cartelle cliniche)
  107. Art. 93 (Certificato di assistenza al parto)
  108. Art. 94
  109. Art. 95
  110. Art. 96 (( (Trattamento di dati relativi a studenti). ))
  111. Art. 97 (( (Ambito applicativo). ))
  112. Art. 98
  113. Art. 99 (( (Durata del trattamento). ))
  114. Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e ricerca)
  115. Art. 101 (Modalità di trattamento)
  116. Art. 102 (( (Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione ne
  117. Art. 103 (( (Consultazione di documenti conservati in archivi). ))
  118. Art. 104
  119. Art. 105 (Modalità di trattamento)
  120. Art. 106 (( (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerc
  121. Art. 107 (( (Trattamento di categorie particolari di dati personali). ))
  122. Art. 108 (( (Sistema statistico nazionale). ))
  123. Art. 109 (Dati statistici relativi all'evento della nascita)
  124. Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)
  125. Art. 110-bis (( (Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini
  126. Art. 111 (( (Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di l
  127. Art. 111-bis (( (Informazioni in caso di ricezione di curriculum). ))
  128. Art. 112
  129. Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza)
  130. Art. 114 (( (Garanzie in materia di controllo a distanza) ))
  131. Art. 115 (( (Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico) ))
  132. Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato)
  133. Art. 117
  134. Art. 118
  135. Art. 119
  136. Art. 120 Sinistri
  137. Art. 121 (( (Servizi interessati e definizioni) ))
  138. Art. 122
  139. Art. 123 (Dati relativi al traffico)
  140. Art. 124 (Fatturazione dettagliata)
  141. Art. 125 (Identificazione della linea)
  142. Art. 126 (Dati relativi all'ubicazione)
  143. Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza)
  144. Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata)
  145. Art. 129 (( (Elenchi dei contraenti) ))
  146. Art. 130 (Comunicazioni indesiderate)
  147. Art. 131 (( (Informazioni a contraenti e utenti) ))
  148. Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità).
  149. Art. 132-bis (( (Procedure istituite dai fornitori) ))
  150. Art. 132-ter (( (Sicurezza del trattamento) ))
  151. Art. 132-quater (( (Informazioni sui rischi) ))
  152. Art. 133
  153. Art. 134
  154. Art. 135
  155. Art. 136 (Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)
  156. Art. 137 (Disposizioni applicabili)
  157. Art. 138 (Segreto professionale)
  158. Art. 139 (( (Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche) ))
  159. Art. 140
  160. Art. 140-bis (( (Forme alternative di tutela) ))
  161. Art. 141 (( (Reclamo al Garante) ))
  162. Art. 142 (( (Proposizione del reclamo) ))
  163. Art. 143 (( (Decisione del reclamo) ))
  164. Art. 144 (( (Segnalazioni) ))
  165. Art. 144-bis (( (Revenge porn). ))
  166. Art. 145
  167. Art. 146
  168. Art. 147
  169. Art. 148
  170. Art. 149
  171. Art. 150
  172. Art. 151
  173. Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria)
  174. Art. 153 (Garante per la protezione dei dati personali)
  175. Art. 154 (Compiti)
  176. Art. 154-bis (( (Poteri) ))
  177. Art. 154-ter (( (Potere di agire e rappresentanza in giudizio) ))
  178. Art. 155 (( (Ufficio del Garante) ))
  179. Art. 156 (Ruolo organico e personale)
  180. Art. 157 (( (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti). ))
  181. Art. 158 (( (Accertamenti). ))
  182. Art. 159
  183. Art. 160 (( (Particolari accertamenti). ))
  184. Art. 160-bis (( (Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario
  185. Art. 161
  186. Art. 162
  187. Art. 162-bis
  188. Art. 162-ter
  189. Art. 163
  190. Art. 164
  191. Art. 164-bis
  192. Art. 165
  193. Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e pr
  194. Art. 167 (Trattamento illecito di dati)
  195. Art. 167-bis (( (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di t
  196. Art. 167-ter (( (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento
  197. Art. 168 (( (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzi
  198. Art. 169
  199. Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)
  200. Art. 171 (( (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e
  201. Art. 172 (Pene accessorie)
  202. Art. 173
  203. Art. 174
  204. Art. 175 (Forze di polizia)
  205. Art. 176
  206. Art. 177
  207. Art. 178
  208. Art. 179
  209. Art. 180
  210. Art. 181
  211. Art. 182
  212. Art. 183 (Norme abrogate)
  213. Art. 184
  214. Art. 185
  215. Art. 186 (Entrata in vigore)

Art. 93

(Certificato di assistenza al parto)
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.
Nota all'art. 93:
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127):
«Art. 30 (Dichiarazione di nascita). - 1. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
2. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, la dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile è corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera, nonchè le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino.
3. Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente all'attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso la utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l'autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore.
5. La dichiarazione non può essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è morto prima che è stata resa la dichiarazione stessa.
In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la nascita.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici dello stato civile, nei loro rapporti con le direzioni sanitarie dei centri di nascita presenti sul proprio territorio, si attengono alle modalità di coordinamento e di collegamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 10, comma 2.
7. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l'attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3.
8. L'ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell'atto ricevuto.».
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.