Art. 9

Testo vigente dal 23/02/2022

Articoli di D.M. 89/2022 (15)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
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  14. Art. 14
  15. Art. 15

Art. 9

Esame dei progetti

1. Le istanze pervenute entro ciascuna delle scadenze di cui
all'articolo 8, comma 2 sono esaminate da una commissione nominata
con decreto del direttore generale del terzo settore e della
responsabilita' sociale delle imprese, composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un rappresentante del Ministero della cultura;
d) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata;
e) un rappresentante dell'Agenzia del Demanio;
f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI);
g) un rappresentante designato dall'associazione di enti del
Terzo settore piu' rappresentativa sul territorio nazionale, in
ragione del numero di enti del Terzo settore che vi aderiscono.
Per ogni componente effettivo della commissione e' nominato un
supplente.
2. Ai componenti della commissione si applica l'articolo 35-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La partecipazione alla
commissione e' gratuita e ai suoi componenti non e' corrisposto alcun
compenso, indennita', rimborso spese o emolumento comunque
denominato.
3. La commissione di cui al comma 1 e' regolarmente costituita con
la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera a
maggioranza dei presenti. In caso di parita' dei voti, prevale il
voto del presidente.
4. La commissione verifica:
a) la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti
dall'articolo 7;
b) la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 81 del
Codice, relativamente alla natura dei beni oggetto di intervento,
all'assegnazione del bene all'ente proponente, alla destinazione in
via esclusiva allo svolgimento di attivita' di interesse generale,
alla non commercialita' dell'esercizio delle stesse, nonche' alla
tipologia di interventi indicati all'articolo 3, comma 3, del
presente regolamento;
c) la completezza della documentazione indicata nell'articolo 8,
comma 1.
5. In caso di riscontrata carenza di elementi documentali, il
Ministero puo' assegnare all'ente proponente un termine non superiore
a 15 giorni per l'integrazione della documentazione.
6. A conclusione dell'istruttoria dedicata all'esame dei progetti,
la commissione redige l'elenco dei progetti di recupero ammessi, che
e' approvato con decreto del direttore generale del terzo settore e
della responsabilita' sociale delle imprese. Il provvedimento di
approvazione individua i progetti di recupero in favore dei quali e'
possibile godere dell'agevolazione di cui all'articolo 1 del presente
decreto. Ad esso e' data pubblicita' nelle forme previste
dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante
pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali www.lavoro.gov.it. - sezione «Pubblicita' Legale».
7. La dichiarazione di inammissibilita' e' comunicata all'ente
proponente entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione, da parte
della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilita'
sociale delle imprese, del verbale della riunione della commissione
attestante l'inammissibilita'.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).