Art. 13

Testo vigente dal 23/02/2022

Articoli di D.M. 89/2022 (15)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15

Art. 13

Revoca del provvedimento di approvazione

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito
l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente,
dispone la revoca, totale o parziale, del provvedimento di
approvazione dell'elenco dei progetti di recupero ammessi, qualora
l'ente titolare del progetto o uno dei suoi eventuali partners:
a) perda il requisito soggettivo di legittimazione previsto
dall'articolo 4, comma 1, del Codice;
b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari,
impiegati nelle attivita' di interesse generale svolte attraverso
l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 3;
c) compia gravi irregolarita' contabili;
d) utilizzi il bene per lo svolgimento di attivita' diverse da
quelle di interesse generale previste nel progetto di recupero;
e) eserciti le attivita' di interesse generale previste nel
progetto di recupero con modalita' commerciali.
2. Il provvedimento di revoca e' pubblicato, ai sensi dell'articolo
32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel sito istituzionale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it -
sezione «Pubblicita' legale».

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).