Art. 2
Ambito soggettivo di applicazione
1. Possono fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 1 le
persone fisiche, gli enti che non svolgono attivita' commerciali e
tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal
settore economico in cui operano, nonche' dal regime contabile
adottato.