Art. 14

Testo vigente dal 23/02/2022

Articoli di D.M. 89/2022 (15)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15

Art. 14

Disposizioni transitorie

1. Fino alla decorrenza dell'efficacia di quanto stabilito
dall'articolo 79 del Codice, come previsto dall'articolo 101, comma
10, del medesimo Codice, i soggetti destinatari delle erogazioni
liberali in denaro di cui all'articolo 3 del presente regolamento
sono le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e le
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali,
regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano previsti
dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che utilizzano i
beni di cui all'articolo 3 per lo svolgimento delle proprie attivita'
istituzionali, con modalita' non commerciali.
2. Fino all'operativita' del registro unico nazionale del Terzo
settore di cui agli articoli da 45 a 54 del Codice, l'istanza di
partecipazione di cui all'articolo 8, comma 1 dovra' essere
accompagnata da copia dello statuto vigente dell'ente proponente e
degli eventuali partners.
3. All'istanza di partecipazione di cui all'articolo 8, comma 1,
presentata anteriormente alla prima pubblicazione sul registro unico
nazionale del Terzo settore del bilancio di cui all'articolo 13,
commi 1 e 2 del Codice, deve essere allegata copia dell'ultimo
bilancio approvato dagli organi statutari dell'ente proponente e
degli eventuali partners, o, in alternativa, l'indicazione delle
pagine del sito internet dell'ente ove il medesimo documento e'
pubblicato.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).