Art. 11

Testo vigente dal 23/02/2022

Articoli di D.M. 89/2022 (15)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15

Art. 11

Spese eleggibili

1. I proventi delle erogazioni liberali possono essere utilizzati
per le seguenti spese:
a) progettazione, studi, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
b) rilievi, accertamenti, indagini;
c) manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione,
consolidamento statico, restauro;
d) opere di sistemazione degli spazi esterni alla struttura
oggetto di recupero;
e) impianti tecnologici, allacciamenti a pubblici servizi,
attrezzature, allestimenti ed altre forniture di beni connessi e
funzionali alla realizzazione degli interventi;
f) funzionamento del bene (utenze, spese condominiali, pulizie,
tributi).
2. Sono rendicontabili le spese effettivamente sostenute dall'ente
del Terzo settore e per le quali e' stata rilasciata regolare
quietanza a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento
di cui all'articolo 9, comma 6.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, le spese di
progettazione sono rendicontabili purche' effettivamente sostenute in
data non antecedente a dodici mesi dalla pubblicazione di cui al
comma 2.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).