Art. 4
Misura del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 65 per
cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone
fisiche e del 50 per cento, se effettuate da enti o societa', ai
sensi dell'articolo 81, comma 1 del Codice.
2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 e'
riconosciuto alle persone fisiche, agli enti e alle societa' che non
svolgono attivita' commerciali nei limiti del 15 per cento del
reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa, come
individuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui,
in attuazione dell'articolo 81, comma 2 del Codice.