Art. 7
Requisiti di partecipazione
1. Costituiscono requisiti di partecipazione al procedimento di
individuazione dei progetti di recupero:
a) il possesso del requisito soggettivo di cui all'articolo 4,
comma 1, del Codice;
b) l'idoneita' dei poteri del legale rappresentante dell'ente
proponente il progetto alla sottoscrizione degli atti relativi al
procedimento di individuazione;
c) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei
componenti degli organi di amministrazione dell'ente, delle cause di
divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) la regolarita' dell'ente riguardo agli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei
lavoratori;
e) la regolarita' dell'ente riguardo agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
f) la regolarita' dell'ente riguardo all'obbligo di assicurazione
dei volontari di cui all'articolo 18, comma 1 del Codice;
g) l'avvenuta assegnazione del bene all'ente.
2. In caso di partenariato, l'ente del Terzo settore individuato
dai componenti del partenariato quale ente capofila e' considerato
l'ente proponente. I requisiti di cui al comma 1 devono essere
posseduti da tutti gli enti del Terzo settore componenti il
partenariato, salvo quello di cui alla lettera g), che deve essere
posseduto dal soggetto proponente.