IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO,
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLA CULTURA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 6 giugno 2016 n. 106, recante «Delega al Governo per
la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale» ed in particolare
l'articolo 9, comma 1, lettera i), il quale, tra i principi e criteri
direttivi della delega, contempla l'assegnazione in favore degli enti
del Terzo settore, anche in associazione tra loro, degli immobili
pubblici inutilizzati, nonche', tenuto conto della disciplina in
materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalita'
organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicita',
anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e
ambientali;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito
«Codice», recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», ed in
particolare l'articolo 5, comma 1, lettera z) e l'articolo 81, comma
1, che istituisce un credito d'imposta pari al 65 per cento delle
erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50
per cento se effettuate da enti o societa' in favore degli enti del
Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli
immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili
confiscati alla criminalita' organizzata assegnati ai suddetti enti
del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento di attivita' di interesse generale cui all'articolo 5 del
Codice con modalita' non commerciali;
Visti i commi 2 e 3 del medesimo articolo 81, con i quali si
stabilisce che il credito d'imposta e' riconosciuto alle persone
fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del
reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei
limiti del 5 per mille dei ricavi annui, e che lo stesso e' ripartito
in tre quote annuali di pari importo ed e' utilizzabile tramite
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, non rilevando ai fini delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Visto, altresi', il comma 4 del medesimo articolo 81, secondo il
quale al credito d'imposta non si applicano i limiti massimi
compensabili previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388;
Visto il comma 5 del medesimo articolo 81, che pone a carico degli
enti del Terzo settore beneficiari delle erogazioni liberali,
effettuate ai sensi del comma 1, specifici obblighi di comunicazione
trimestrale e di pubblicazione sul proprio sito web e in un apposito
portale gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
delle informazioni relative alle erogazioni ricevute, nonche' della
destinazione e dell'utilizzo delle medesime per le finalita' previste
dallo stesso articolo 81;
Visto il comma 7 dell'articolo 81, secondo cui con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono individuate le modalita' di attuazione delle
agevolazioni, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti
di recupero finanziabili;
Visto l'articolo 94 del Codice, dedicato alle disposizioni in
materia di controlli fiscali sugli enti del Terzo settore;
Visto l'articolo 104, comma 1 del medesimo Codice, ai sensi del
quale le disposizioni di cui all'articolo 81 si applicano in via
transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in
vigore delle disposizioni di cui al Titolo X, secondo quanto indicato
al comma 2 del medesimo articolo, alle Organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge
7 dicembre 2000, n. 383;
Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, che prevede, in particolare, la compensabilita' di
crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto l'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, recanti disposizioni per il recupero dei crediti
d'imposta illegittimamente fruiti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 maggio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
trasmessa con nota n. 9772 del 9 novembre 2021;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 81 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, individua le modalita' per
l'attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle societa' del
credito d'imposta, di seguito denominato anche social bonus.