Art. 10
Adempimenti dei soggetti beneficiari
delle erogazioni liberali
1. Gli enti del Terzo settore titolari dei progetti di recupero
ammessi ai sensi dell'articolo 9, comma 6, trasmettono con cadenza
trimestrale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di
riferimento a sostegno del progetto ed il rendiconto delle spese
sostenute con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni
liberali. A conclusione dei lavori, gli enti medesimi trasmettono il
rendiconto finale accompagnato da copia del certificato di collaudo
finale di cui all'articolo 23, comma 7 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001, nonche' dalla dichiarazione resa
dal legale rappresentante dell'ente titolare del progetto, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante la conformita' degli interventi
realizzati alla normativa vigente, in forza dei titoli abilitativi in
materia edilizia, culturale e paesaggistica con l'indicazione dei
relativi estremi.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 3, e' adottata
la modulistica relativa alla rendicontazione di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. Gli enti di cui al comma 1 inseriscono nel portale
«socialbonus.gov.it», gestito dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, le seguenti informazioni relative al progetto di
recupero ammesso:
a) descrizione del bene e sua localizzazione;
b) ente proprietario;
c) descrizione degli interventi previsti e realizzati;
d) estremi dei titoli abilitativi richiesti dalla vigente
normativa in materia edilizia, culturale e paesaggistica, ai fini
della realizzazione degli interventi;
e) il costo previsto per la realizzazione degli interventi;
f) gli importi ricevuti mediante le erogazioni liberali;
g) l'ammontare delle spese effettuate con le risorse finanziarie
provenienti dalle erogazioni liberali;
h) l'ammontare dei fondi pubblici erogati, per le medesime
finalita' di sostegno di cui all'articolo 3, comma 1, dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo
2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l'indicazione
dei soggetti eroganti;
i) le attivita' di interesse generale da svolgere o svolte
mediante l'utilizzo del bene e i soggetti fruitori;
l) la pagina del sito web dell'ente titolare del progetto dove
sono pubblicate le informazioni di cui al comma 4.
4. Gli enti di cui al comma 1 pubblicano annualmente e tengono
aggiornati nel proprio sito internet o, in mancanza, nel sito
internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del Codice cui
aderiscono, le informazioni relative al totale degli importi ricevuti
nell'anno precedente mediante le erogazioni liberali e delle spese
con queste sostenute.