Art. 8

Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017

Testo vigente dal 11/09/2018

Articoli di D.Lgs. 105/2018 (35)
  1. Art. 1 Oggetto
  2. Art. 2 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  3. Art. 3 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  4. Art. 4 Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  5. Art. 5 Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  6. Art. 6 Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  7. Art. 7 Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  8. Art. 8 Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  9. Art. 9 Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  10. Art. 10 Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  11. Art. 11 Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  12. Art. 12 Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  13. Art. 13 Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  14. Art. 14 Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  15. Art. 15 Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  16. Art. 16 Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  17. Art. 17 Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  18. Art. 18 Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  19. Art. 19 Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  20. Art. 20 Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  21. Art. 21 Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  22. Art. 22 Modifiche all'articolo 78 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  23. Art. 23 Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  24. Art. 24 Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  25. Art. 25 Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  26. Art. 26 Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  27. Art. 27 Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  28. Art. 28 Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  29. Art. 29 Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  30. Art. 30 Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  31. Art. 31 Coordinamento normativo
  32. Art. 32 Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  33. Art. 33 Modifiche all'articolo 102 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  34. Art. 34 Clausola di invarianza finanziaria
  35. Art. 35 Entrata in vigore

Art. 8

Modifiche all'articolo 30
del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.»;
b) al comma 7, le parole «dai sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «dall'organo di controllo.».
Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 30, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017 come modificato dal presente decreto:
«Art. 30 (Organo di controllo). - 1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.
2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.
5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.".
- Si riporta l'articolo 31 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017:
«Art. 31 (Revisione legale dei conti). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.».

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Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.