Art. 12
Modifiche all'articolo 38
del decreto legislativo n. 117 del 2017
del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole «beni o servizi» sono aggiunte le seguenti: «, anche di investimento»; le parole «e alle attività di investimento» sono soppresse; le parole «degli enti del Terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.».
Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 38, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto:
«Art. 38 (Risorse). - 1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.
2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.».
- Si riporta l'articolo 38, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto:
«Art. 38 (Risorse). - 1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.
2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.».