Art. 18

Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017

Testo vigente dal 11/09/2018

Articoli di D.Lgs. 105/2018 (35)
  1. Art. 1 Oggetto
  2. Art. 2 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  3. Art. 3 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  4. Art. 4 Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  5. Art. 5 Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  6. Art. 6 Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  7. Art. 7 Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  8. Art. 8 Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  9. Art. 9 Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  10. Art. 10 Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  11. Art. 11 Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  12. Art. 12 Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  13. Art. 13 Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  14. Art. 14 Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  15. Art. 15 Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  16. Art. 16 Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  17. Art. 17 Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  18. Art. 18 Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  19. Art. 19 Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  20. Art. 20 Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  21. Art. 21 Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  22. Art. 22 Modifiche all'articolo 78 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  23. Art. 23 Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  24. Art. 24 Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  25. Art. 25 Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  26. Art. 26 Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  27. Art. 27 Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  28. Art. 28 Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  29. Art. 29 Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  30. Art. 30 Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  31. Art. 31 Coordinamento normativo
  32. Art. 32 Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  33. Art. 33 Modifiche all'articolo 102 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  34. Art. 34 Clausola di invarianza finanziaria
  35. Art. 35 Entrata in vigore

Art. 18

Modifiche all'articolo 65
del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola «Ambito 4: Veneto», le parole «e Friuli Venezia Giulia» sono soppresse e dopo le parole «Ambito 14:
Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «; Ambito 15: Friuli Venezia Giulia»;
b) al comma 3, dopo la parola «3,» è inserita la seguente: «4,»; le parole «13 e 14» sono sostituite dalle parole «13, 14 e 15»;
c) al comma 4, la parola «4» è soppressa;
d) al medesimo comma 4, lettera b), le parole «di cui uno» sono soppresse; dopo la parola «designati» sono aggiunte le seguenti: «uno per ciascun territorio di riferimento,».
Note all'art. 18:
- Si riporta l'articolo 65, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto:
«Art 65 (Organismi territoriali di controllo). - 1. Gli OTC sono uffici territoriali dell'ONC privi di autonoma soggettività giuridica, chiamati a svolgere, nell'interesse generale, funzioni di controllo dei CSV nel territorio di riferimento, in conformità alle norme del presente decreto e allo statuto e alle direttive dell'ONC.
2. Sono istituiti i seguenti OTC:
Ambito 1: Liguria;
Ambito 2: Piemonte e Val d'Aosta;
Ambito 3: Lombardia;
Ambito 4: Veneto;
Ambito 5: Trento e Bolzano;
Ambito 6: Emilia-Romagna;
Ambito 7: Toscana;
Ambito 8: Marche e Umbria;
Ambito 9: Lazio e Abruzzo;
Ambito 10: Puglia e Basilicata;
Ambito 11: Calabria;
Ambito 12: Campania e Molise;
Ambito 13: Sardegna;
Ambito 14: Sicilia.
Ambito 15: Friuli Venezia Giulia;
3. Gli OTC di cui agli ambiti 1, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14 e 15 sono composti da:
a) quattro membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB;
b) un membro, espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designato dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nel territorio di riferimento;
c) un membro designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
d) un membro designato dalla Regione.
4. Gli OTC di cui agli ambiti 2, 5, 8, 9, 10 e 12 sono composti da:
a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalle FOB;
b) due membri, espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio, designati uno per ciascun territorio di riferimento dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio di riferimento in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, aventi sede legale o operativa nei territori di riferimento;
c) due membri designati dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
d) due membri designati, uno per ciascun territorio di riferimento, dalle Regioni o dalle Province autonome.
5. I componenti dell'OTC sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al loro rinnovo, e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per ogni componente effettivo è designato un supplente. Per la partecipazione all'OTC non possono essere corrisposti emolumenti a favore dei componenti, gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.
6. Come suo primo atto, ciascun OTC adotta un proprio regolamento di funzionamento e lo invia all'ONC per la sua approvazione.
7. Gli OTC svolgono le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto, alle disposizioni dello statuto e alle direttive dell'ONC, e al proprio regolamento che dovrà disciplinarne nel dettaglio le modalità di esercizio:
a) ricevono le domande e istruiscono le pratiche di accreditamento dei CSV, in particolare verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento;
b) verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei requisiti di accreditamento come CSV; sottopongono altresì a verifica i CSV quando ne facciano richiesta formale motivata il Presidente dell'organo di controllo interno del CSV o un numero non inferiore al 30 per cento di enti associati o un numero di enti non associati pari ad almeno il 5 per cento del totale degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del Registro unico nazionale del Terzo settore;
c) ripartiscono tra i CSV istituiti in ciascuna regione il finanziamento deliberato dall'ONC su base regionale ed ammettono a finanziamento la programmazione dei CSV;
d) verificano la legittimità e la correttezza dell'attività dei CSV in relazione all'uso delle risorse del FUN, nonchè la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del presente decreto e degli indirizzi generali strategici fissati dall'ONC;
e) nominano, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo settore, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e diritto di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;
f) propongono all'ONC l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV;
g) predispongono una relazione annuale sulla propria attività, che inviano entro il 30 aprile di ogni anno all'ONC e rendono pubblica mediante modalità telematiche.
8. Gli OTC non possono finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 7.».

Relazioni

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.