Art. 6

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017

Testo vigente dal 11/09/2018

Articoli di D.Lgs. 105/2018 (35)
  1. Art. 1 Oggetto
  2. Art. 2 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  3. Art. 3 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  4. Art. 4 Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  5. Art. 5 Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  6. Art. 6 Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  7. Art. 7 Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  8. Art. 8 Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  9. Art. 9 Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  10. Art. 10 Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  11. Art. 11 Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  12. Art. 12 Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  13. Art. 13 Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  14. Art. 14 Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  15. Art. 15 Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  16. Art. 16 Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  17. Art. 17 Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  18. Art. 18 Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  19. Art. 19 Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  20. Art. 20 Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  21. Art. 21 Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  22. Art. 22 Modifiche all'articolo 78 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  23. Art. 23 Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  24. Art. 24 Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  25. Art. 25 Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  26. Art. 26 Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  27. Art. 27 Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  28. Art. 28 Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  29. Art. 29 Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  30. Art. 30 Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  31. Art. 31 Coordinamento normativo
  32. Art. 32 Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  33. Art. 33 Modifiche all'articolo 102 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  34. Art. 34 Clausola di invarianza finanziaria
  35. Art. 35 Entrata in vigore

Art. 6

Modifiche all'articolo 22
del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «registro unico nazionale del Terzo settore» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi del presente articolo.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000.
Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonchè dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.».
Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 22, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto:
«Art. 22 (Acquisto della personalità giuridica). - 1.
Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo.
1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonchè dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.
2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonchè del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.
3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.
6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3.
7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.».
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n. 286.

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Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.