Art. 7
Modifiche all'articolo 28
del decreto legislativo n. 117 del 2017
del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo la parola «direttori» è aggiunta la seguente: «generali».
Note all'art. 7:
- Si riporta l'articolo 28, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto:
«Art. 28 (Responsabilità). - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.
- Si riporta l'articolo 28, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto:
«Art. 28 (Responsabilità). - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.