Art. 19

Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017

Testo vigente dal 11/09/2018

Articoli di D.Lgs. 105/2018 (35)
  1. Art. 1 Oggetto
  2. Art. 2 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  3. Art. 3 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  4. Art. 4 Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  5. Art. 5 Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  6. Art. 6 Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  7. Art. 7 Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  8. Art. 8 Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  9. Art. 9 Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  10. Art. 10 Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  11. Art. 11 Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  12. Art. 12 Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  13. Art. 13 Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  14. Art. 14 Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  15. Art. 15 Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  16. Art. 16 Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  17. Art. 17 Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  18. Art. 18 Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  19. Art. 19 Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  20. Art. 20 Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  21. Art. 21 Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  22. Art. 22 Modifiche all'articolo 78 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  23. Art. 23 Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  24. Art. 24 Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  25. Art. 25 Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  26. Art. 26 Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  27. Art. 27 Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  28. Art. 28 Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  29. Art. 29 Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  30. Art. 30 Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  31. Art. 31 Coordinamento normativo
  32. Art. 32 Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  33. Art. 33 Modifiche all'articolo 102 del decreto legislativo n. 117 del 2017
  34. Art. 34 Clausola di invarianza finanziaria
  35. Art. 35 Entrata in vigore

Art. 19

Modifiche all'articolo 72
del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo la parola: «annualmente» sono aggiunte le seguenti: «, per un triennio,»; dopo le parole «con proprio atto di indirizzo» sono aggiunte le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,».
Note all'art. 19:
- Si riporta l'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto:
«Art. 72 (Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore). - 1. Il Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente, per un triennio, con proprio atto di indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo.
4. In attuazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 3, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua i soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, è incrementata di 40 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2018 la medesima dotazione è incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che per l'anno 2021, per il quale è incrementata di 3,9 milioni di euro.».

Relazioni

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.