Art. 5
Modifiche all'articolo 17
del decreto legislativo n. 117 del 2017
del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo:
«Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.»;
«Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.»;
b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.».
«6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.».
Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 17, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Volontario e attività di volontariato). - 1.
Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, delle Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 lugli 1990 n. 23, della Provincia autonoma di Trento.
6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonchè agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.».
- Si riporta l'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 della Provincia autonoma di Bolzano (Riordinamento del Servizio Sanitario provinciale):
«Art. 76 (Trasferimento di competenze alle aziende sanitarie). - 1. L'espletamento del trasporto d'urgenza e del trasporto di malati può essere affidato all'"Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca" e all'organizzazione territorialmente competente della "Croce Rossa Italiana".
1-bis. Le aziende sanitarie, nel rispetto dei principi e delle direttive approvati dalla Giunta provinciale, stabiliscono le modalità per l'espletamento del trasporto d'urgenza e del trasporto di malati. A tal fine devono essere rispettati i seguenti requisiti:
a) il servizio, indipendentemente dall'economicità del concreto intervento, è da prestare sull'intero territorio, 24 ore su 24, con personale qualificato, in maniera efficiente e con la stessa qualità sull'intero territorio provinciale;
b) le organizzazioni affidatarie del trasporto d'urgenza e del trasporto di malati sono obbligate a partecipare, in caso di necessità e senza pregiudizio di detti servizi, ad interventi di protezione civile e ad interventi in caso di catastrofi;
c) la domanda di trasporto d'urgenza e di trasporto di malati deve essere in ogni momento coperta pienamente. Se le citate organizzazioni non sono evidentemente in grado di coprire questa domanda, può essere rilasciata una relativa autorizzazione ad altre istituzioni ed imprese;
d) le entrate provenienti dal trasporto di malati devono contribuire a coprire i costi del trasporto d'urgenza.
2. Le aziende sanitarie provvedono, per gli iscritti al Servizio sanitario provinciale, al pagamento delle spese di assistenza ospedaliera erogata in Austria ai sensi del Piano sanitario provinciale ed ai rimborsi delle spese di prestazioni ospedaliere che secondo le disposizioni vigenti possono essere erogate in forma indiretta.
3. Le aziende sanitarie provvedono altresì ad esperire le azioni di recupero delle spese sanitarie e possono stipulare a tal fine convenzioni con le imprese assicuratrici. I relativi importi sono introitati sul bilancio delle aziende sanitarie.
4. I tempi e le modalità di passaggio alle aziende sanitarie delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le relative modalità tecnico-organizzative nonchè il contingente del personale all'uopo necessario sono stabiliti dalla Giunta provinciale.
5. Il personale provinciale adibito all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 in servizio alla data stabilita dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, può optare di rimanere in servizio presso la Provincia entro 30 giorni dalla data di adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta provinciale.
L'inquadramento del personale amministrativo trasferito avviene nel rispetto del trattamento retributivo pensionabile in godimento, escluse eventuali indennità collegate con l'espletamento di determinate funzioni.».
- Si riporta l'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 della Provincia autonoma di Trento (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento):
«Art. 55-bis (Disposizioni particolari). - 1. I servizi già affidati alla Croce rossa italiana territorialmente competente dalla Provincia e dai suoi enti pubblici strumentali alla data di entrata in vigore di quest'articolo continuano ad essere affidati ad essa, sulla base di convenzioni che regolano i rapporti economici e le modalità di svolgimento dei servizi stessi.».
- Si riporta l'articolo 17, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Volontario e attività di volontariato). - 1.
Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, delle Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 lugli 1990 n. 23, della Provincia autonoma di Trento.
6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonchè agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.».
- Si riporta l'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 della Provincia autonoma di Bolzano (Riordinamento del Servizio Sanitario provinciale):
«Art. 76 (Trasferimento di competenze alle aziende sanitarie). - 1. L'espletamento del trasporto d'urgenza e del trasporto di malati può essere affidato all'"Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca" e all'organizzazione territorialmente competente della "Croce Rossa Italiana".
1-bis. Le aziende sanitarie, nel rispetto dei principi e delle direttive approvati dalla Giunta provinciale, stabiliscono le modalità per l'espletamento del trasporto d'urgenza e del trasporto di malati. A tal fine devono essere rispettati i seguenti requisiti:
a) il servizio, indipendentemente dall'economicità del concreto intervento, è da prestare sull'intero territorio, 24 ore su 24, con personale qualificato, in maniera efficiente e con la stessa qualità sull'intero territorio provinciale;
b) le organizzazioni affidatarie del trasporto d'urgenza e del trasporto di malati sono obbligate a partecipare, in caso di necessità e senza pregiudizio di detti servizi, ad interventi di protezione civile e ad interventi in caso di catastrofi;
c) la domanda di trasporto d'urgenza e di trasporto di malati deve essere in ogni momento coperta pienamente. Se le citate organizzazioni non sono evidentemente in grado di coprire questa domanda, può essere rilasciata una relativa autorizzazione ad altre istituzioni ed imprese;
d) le entrate provenienti dal trasporto di malati devono contribuire a coprire i costi del trasporto d'urgenza.
2. Le aziende sanitarie provvedono, per gli iscritti al Servizio sanitario provinciale, al pagamento delle spese di assistenza ospedaliera erogata in Austria ai sensi del Piano sanitario provinciale ed ai rimborsi delle spese di prestazioni ospedaliere che secondo le disposizioni vigenti possono essere erogate in forma indiretta.
3. Le aziende sanitarie provvedono altresì ad esperire le azioni di recupero delle spese sanitarie e possono stipulare a tal fine convenzioni con le imprese assicuratrici. I relativi importi sono introitati sul bilancio delle aziende sanitarie.
4. I tempi e le modalità di passaggio alle aziende sanitarie delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le relative modalità tecnico-organizzative nonchè il contingente del personale all'uopo necessario sono stabiliti dalla Giunta provinciale.
5. Il personale provinciale adibito all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 in servizio alla data stabilita dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, può optare di rimanere in servizio presso la Provincia entro 30 giorni dalla data di adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta provinciale.
L'inquadramento del personale amministrativo trasferito avviene nel rispetto del trattamento retributivo pensionabile in godimento, escluse eventuali indennità collegate con l'espletamento di determinate funzioni.».
- Si riporta l'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 della Provincia autonoma di Trento (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento):
«Art. 55-bis (Disposizioni particolari). - 1. I servizi già affidati alla Croce rossa italiana territorialmente competente dalla Provincia e dai suoi enti pubblici strumentali alla data di entrata in vigore di quest'articolo continuano ad essere affidati ad essa, sulla base di convenzioni che regolano i rapporti economici e le modalità di svolgimento dei servizi stessi.».