Art. 87

Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore

Testo vigente dal 03/08/2024 · storia delle versioni (4)

Articoli di D.Lgs. 117/2017 (106)
  1. Art. 1 Finalità ed oggetto
  2. Art. 2 Principi generali
  3. Art. 3 Norme applicabili
  4. Art. 4 Enti del Terzo settore
  5. Art. 5 Attività di interesse generale
  6. Art. 6 Attività diverse
  7. Art. 7 Raccolta fondi
  8. Art. 8 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
  9. Art. 9 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
  10. Art. 10 Patrimoni destinati ad uno specifico affare
  11. Art. 11 Iscrizione
  12. Art. 12 Denominazione sociale
  13. Art. 13 Scritture contabili e bilancio
  14. Art. 14 Bilancio sociale
  15. Art. 15 Libri sociali obbligatori
  16. Art. 16 Lavoro negli enti del Terzo settore
  17. Art. 17 Volontario e attività di volontariato
  18. Art. 18 Assicurazione obbligatoria
  19. Art. 19 Promozione della cultura del volontariato
  20. Art. 20 Ambito di applicazione
  21. Art. 21 Atto costitutivo e statuto
  22. Art. 22 Acquisto della personalità giuridica
  23. Art. 23 Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni
  24. Art. 24 Assemblea
  25. Art. 25 Competenze inderogabili dell'assemblea
  26. Art. 26 Organo di amministrazione
  27. Art. 27 Conflitto di interessi
  28. Art. 28 Responsabilità
  29. Art. 29 Denunzia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo
  30. Art. 30 Organo di controllo
  31. Art. 31 Revisione legale dei conti
  32. Art. 32 Organizzazioni di volontariato
  33. Art. 33 Risorse
  34. Art. 34 Ordinamento ed amministrazione
  35. Art. 35 Associazioni di promozione sociale
  36. Art. 36 Risorse
  37. Art. 37 Enti filantropici
  38. Art. 38 Risorse
  39. Art. 39 Bilancio sociale
  40. Art. 40 Rinvio
  41. Art. 41 Reti associative
  42. Art. 42 Rinvio
  43. Art. 43 Trasformazione
  44. Art. 44 Modifiche e integrazioni alla disciplina
  45. Art. 45 Registro unico nazionale del Terzo settore
  46. Art. 46 Struttura del Registro
  47. Art. 47 Iscrizione
  48. Art. 48 Contenuto e aggiornamento
  49. Art. 49 Estinzione o scioglimento dell'ente
  50. Art. 50 Cancellazione e migrazione in altra sezione
  51. Art. 51 Revisione periodica del Registro
  52. Art. 52 Opponibilità ai terzi degli atti depositati
  53. Art. 53 Funzionamento del Registro
  54. Art. 54 Trasmigrazione dei registri esistenti
  55. Art. 55 Coinvolgimento degli enti del Terzo settore
  56. Art. 56 Convenzioni
  57. Art. 57 Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza
  58. Art. 58 Istituzione
  59. Art. 59 Composizione
  60. Art. 60 Attribuzioni
  61. Art. 61 Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato
  62. Art. 62 Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato
  63. Art. 63 Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato
  64. Art. 64 Organismo nazionale di controllo
  65. Art. 65 Organismi territoriali di controllo
  66. Art. 66 Sanzioni e ricorsi
  67. Art. 67 Accesso al credito agevolato
  68. Art. 68 Privilegi
  69. Art. 69 Accesso al Fondo sociale europeo
  70. Art. 70 Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche
  71. Art. 71 Locali utilizzati
  72. Art. 72 Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse general
  73. Art. 73 Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli e
  74. Art. 74 Sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato
  75. Art. 75 Sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale
  76. Art. 76 Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività s
  77. Art. 77 Titoli di solidarietà
  78. Art. 78 Regime fiscale del Social Lending
  79. Art. 79 Disposizioni in materia di imposte sui redditi
  80. Art. 79-bis (( (Passaggio di beni strumentali dall'attività commerciale a quella n
  81. Art. 80 Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali
  82. Art. 81 Social Bonus
  83. Art. 82 Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali
  84. Art. 82-bis (( (Disposizioni in materia di IRAP).))
  85. Art. 83 Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
  86. Art. 84 Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filan
  87. Art. 85
  88. Art. 86 Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazion
  89. Art. 87 Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo
  90. Art. 88
  91. Art. 89 Coordinamento normativo
  92. Art. 90 Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore
  93. Art. 91 Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli org
  94. Art. 92 Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo
  95. Art. 93 Controllo
  96. Art. 94 Disposizioni in materia di controlli fiscali
  97. Art. 95 Vigilanza
  98. Art. 96 Disposizioni di attuazione
  99. Art. 97 Coordinamento delle politiche di governo
  100. Art. 98 Modifiche al codice civile
  101. Art. 99 Modifiche normative
  102. Art. 100 Clausola di salvaguardia per le Province autonome
  103. Art. 101 Norme transitorie e di attuazione
  104. Art. 102 Abrogazioni
  105. Art. 103 Disposizioni finanziarie
  106. Art. 104 Entrata in vigore

Art. 87

Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore
1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio di cui all'articolo 13 distintamente le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5, 6 e 7, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.
3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore
((agli importi stabiliti, rispettivamente, dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13))
possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a),
((il rendiconto per cassa di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13))
.
4. In relazione all'attività commerciale esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.
5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5 e 8 , e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale nè agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13 un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86.
7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all'articolo 79, comma 5, ai fini della qualificazione dell'ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica di cui all'articolo 79, comma 5, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.

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Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.