Art. 71

Locali utilizzati

Testo vigente dal 03/08/2017

Articoli di D.Lgs. 117/2017 (106)
  1. Art. 1 Finalità ed oggetto
  2. Art. 2 Principi generali
  3. Art. 3 Norme applicabili
  4. Art. 4 Enti del Terzo settore
  5. Art. 5 Attività di interesse generale
  6. Art. 6 Attività diverse
  7. Art. 7 Raccolta fondi
  8. Art. 8 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
  9. Art. 9 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
  10. Art. 10 Patrimoni destinati ad uno specifico affare
  11. Art. 11 Iscrizione
  12. Art. 12 Denominazione sociale
  13. Art. 13 Scritture contabili e bilancio
  14. Art. 14 Bilancio sociale
  15. Art. 15 Libri sociali obbligatori
  16. Art. 16 Lavoro negli enti del Terzo settore
  17. Art. 17 Volontario e attività di volontariato
  18. Art. 18 Assicurazione obbligatoria
  19. Art. 19 Promozione della cultura del volontariato
  20. Art. 20 Ambito di applicazione
  21. Art. 21 Atto costitutivo e statuto
  22. Art. 22 Acquisto della personalità giuridica
  23. Art. 23 Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni
  24. Art. 24 Assemblea
  25. Art. 25 Competenze inderogabili dell'assemblea
  26. Art. 26 Organo di amministrazione
  27. Art. 27 Conflitto di interessi
  28. Art. 28 Responsabilità
  29. Art. 29 Denunzia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo
  30. Art. 30 Organo di controllo
  31. Art. 31 Revisione legale dei conti
  32. Art. 32 Organizzazioni di volontariato
  33. Art. 33 Risorse
  34. Art. 34 Ordinamento ed amministrazione
  35. Art. 35 Associazioni di promozione sociale
  36. Art. 36 Risorse
  37. Art. 37 Enti filantropici
  38. Art. 38 Risorse
  39. Art. 39 Bilancio sociale
  40. Art. 40 Rinvio
  41. Art. 41 Reti associative
  42. Art. 42 Rinvio
  43. Art. 43 Trasformazione
  44. Art. 44 Modifiche e integrazioni alla disciplina
  45. Art. 45 Registro unico nazionale del Terzo settore
  46. Art. 46 Struttura del Registro
  47. Art. 47 Iscrizione
  48. Art. 48 Contenuto e aggiornamento
  49. Art. 49 Estinzione o scioglimento dell'ente
  50. Art. 50 Cancellazione e migrazione in altra sezione
  51. Art. 51 Revisione periodica del Registro
  52. Art. 52 Opponibilità ai terzi degli atti depositati
  53. Art. 53 Funzionamento del Registro
  54. Art. 54 Trasmigrazione dei registri esistenti
  55. Art. 55 Coinvolgimento degli enti del Terzo settore
  56. Art. 56 Convenzioni
  57. Art. 57 Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza
  58. Art. 58 Istituzione
  59. Art. 59 Composizione
  60. Art. 60 Attribuzioni
  61. Art. 61 Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato
  62. Art. 62 Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato
  63. Art. 63 Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato
  64. Art. 64 Organismo nazionale di controllo
  65. Art. 65 Organismi territoriali di controllo
  66. Art. 66 Sanzioni e ricorsi
  67. Art. 67 Accesso al credito agevolato
  68. Art. 68 Privilegi
  69. Art. 69 Accesso al Fondo sociale europeo
  70. Art. 70 Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche
  71. Art. 71 Locali utilizzati
  72. Art. 72 Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse general
  73. Art. 73 Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli e
  74. Art. 74 Sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato
  75. Art. 75 Sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale
  76. Art. 76 Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività s
  77. Art. 77 Titoli di solidarietà
  78. Art. 78 Regime fiscale del Social Lending
  79. Art. 79 Disposizioni in materia di imposte sui redditi
  80. Art. 79-bis (( (Passaggio di beni strumentali dall'attività commerciale a quella n
  81. Art. 80 Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali
  82. Art. 81 Social Bonus
  83. Art. 82 Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali
  84. Art. 82-bis (( (Disposizioni in materia di IRAP).))
  85. Art. 83 Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
  86. Art. 84 Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filan
  87. Art. 85
  88. Art. 86 Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazion
  89. Art. 87 Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo
  90. Art. 88
  91. Art. 89 Coordinamento normativo
  92. Art. 90 Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore
  93. Art. 91 Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli org
  94. Art. 92 Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo
  95. Art. 93 Controllo
  96. Art. 94 Disposizioni in materia di controlli fiscali
  97. Art. 95 Vigilanza
  98. Art. 96 Disposizioni di attuazione
  99. Art. 97 Coordinamento delle politiche di governo
  100. Art. 98 Modifiche al codice civile
  101. Art. 99 Modifiche normative
  102. Art. 100 Clausola di salvaguardia per le Province autonome
  103. Art. 101 Norme transitorie e di attuazione
  104. Art. 102 Abrogazioni
  105. Art. 103 Disposizioni finanziarie
  106. Art. 104 Entrata in vigore

Art. 71

Locali utilizzati
1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purchè non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.
3. I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonchè l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso.
L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.
4. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, gli enti del Terzo settore sono ammessi ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni di parità con gli altri aspiranti, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.
Note all'art. 71:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O.
- Si riporta l'art. 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 151 (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato). - 1. La disciplina di cui all'art. 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonchè ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'art. 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.
2. L'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1.».
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.