Art. 85

Testo vigente dal 20/08/2022 · storia delle versioni (2)

Articoli di D.Lgs. 117/2017 (106)
  1. Art. 1 Finalità ed oggetto
  2. Art. 2 Principi generali
  3. Art. 3 Norme applicabili
  4. Art. 4 Enti del Terzo settore
  5. Art. 5 Attività di interesse generale
  6. Art. 6 Attività diverse
  7. Art. 7 Raccolta fondi
  8. Art. 8 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
  9. Art. 9 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
  10. Art. 10 Patrimoni destinati ad uno specifico affare
  11. Art. 11 Iscrizione
  12. Art. 12 Denominazione sociale
  13. Art. 13 Scritture contabili e bilancio
  14. Art. 14 Bilancio sociale
  15. Art. 15 Libri sociali obbligatori
  16. Art. 16 Lavoro negli enti del Terzo settore
  17. Art. 17 Volontario e attività di volontariato
  18. Art. 18 Assicurazione obbligatoria
  19. Art. 19 Promozione della cultura del volontariato
  20. Art. 20 Ambito di applicazione
  21. Art. 21 Atto costitutivo e statuto
  22. Art. 22 Acquisto della personalità giuridica
  23. Art. 23 Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni
  24. Art. 24 Assemblea
  25. Art. 25 Competenze inderogabili dell'assemblea
  26. Art. 26 Organo di amministrazione
  27. Art. 27 Conflitto di interessi
  28. Art. 28 Responsabilità
  29. Art. 29 Denunzia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo
  30. Art. 30 Organo di controllo
  31. Art. 31 Revisione legale dei conti
  32. Art. 32 Organizzazioni di volontariato
  33. Art. 33 Risorse
  34. Art. 34 Ordinamento ed amministrazione
  35. Art. 35 Associazioni di promozione sociale
  36. Art. 36 Risorse
  37. Art. 37 Enti filantropici
  38. Art. 38 Risorse
  39. Art. 39 Bilancio sociale
  40. Art. 40 Rinvio
  41. Art. 41 Reti associative
  42. Art. 42 Rinvio
  43. Art. 43 Trasformazione
  44. Art. 44 Modifiche e integrazioni alla disciplina
  45. Art. 45 Registro unico nazionale del Terzo settore
  46. Art. 46 Struttura del Registro
  47. Art. 47 Iscrizione
  48. Art. 48 Contenuto e aggiornamento
  49. Art. 49 Estinzione o scioglimento dell'ente
  50. Art. 50 Cancellazione e migrazione in altra sezione
  51. Art. 51 Revisione periodica del Registro
  52. Art. 52 Opponibilità ai terzi degli atti depositati
  53. Art. 53 Funzionamento del Registro
  54. Art. 54 Trasmigrazione dei registri esistenti
  55. Art. 55 Coinvolgimento degli enti del Terzo settore
  56. Art. 56 Convenzioni
  57. Art. 57 Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza
  58. Art. 58 Istituzione
  59. Art. 59 Composizione
  60. Art. 60 Attribuzioni
  61. Art. 61 Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato
  62. Art. 62 Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato
  63. Art. 63 Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato
  64. Art. 64 Organismo nazionale di controllo
  65. Art. 65 Organismi territoriali di controllo
  66. Art. 66 Sanzioni e ricorsi
  67. Art. 67 Accesso al credito agevolato
  68. Art. 68 Privilegi
  69. Art. 69 Accesso al Fondo sociale europeo
  70. Art. 70 Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche
  71. Art. 71 Locali utilizzati
  72. Art. 72 Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse general
  73. Art. 73 Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli e
  74. Art. 74 Sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato
  75. Art. 75 Sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale
  76. Art. 76 Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività s
  77. Art. 77 Titoli di solidarietà
  78. Art. 78 Regime fiscale del Social Lending
  79. Art. 79 Disposizioni in materia di imposte sui redditi
  80. Art. 79-bis (( (Passaggio di beni strumentali dall'attività commerciale a quella n
  81. Art. 80 Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali
  82. Art. 81 Social Bonus
  83. Art. 82 Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali
  84. Art. 82-bis (( (Disposizioni in materia di IRAP).))
  85. Art. 83 Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
  86. Art. 84 Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filan
  87. Art. 85
  88. Art. 86 Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazion
  89. Art. 87 Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo
  90. Art. 88
  91. Art. 89 Coordinamento normativo
  92. Art. 90 Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore
  93. Art. 91 Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli org
  94. Art. 92 Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo
  95. Art. 93 Controllo
  96. Art. 94 Disposizioni in materia di controlli fiscali
  97. Art. 95 Vigilanza
  98. Art. 96 Disposizioni di attuazione
  99. Art. 97 Coordinamento delle politiche di governo
  100. Art. 98 Modifiche al codice civile
  101. Art. 99 Modifiche normative
  102. Art. 100 Clausola di salvaguardia per le Province autonome
  103. Art. 101 Norme transitorie e di attuazione
  104. Art. 102 Abrogazioni
  105. Art. 103 Disposizioni finanziarie
  106. Art. 104 Entrata in vigore

Art. 85




Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale
((e delle società di mutuo soccorso))
1. Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti
((degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali))
, nonchè nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).
2. Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.
3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonchè le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicità commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonchè l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti
((degli stessi soggetti indicati al comma 1))
;
b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi,
((diversi dai soggetti indicati al comma 1))
.
5. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.
6. Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
((7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società))
((7-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso))
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.