Art. 43
Trasformazione
1. Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il
((31 dicembre 2022))
si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.