Art. 104

Entrata in vigore

Testo vigente dal 18/06/2025 · storia delle versioni (5)

Articoli di D.Lgs. 117/2017 (106)
  1. Art. 1 Finalità ed oggetto
  2. Art. 2 Principi generali
  3. Art. 3 Norme applicabili
  4. Art. 4 Enti del Terzo settore
  5. Art. 5 Attività di interesse generale
  6. Art. 6 Attività diverse
  7. Art. 7 Raccolta fondi
  8. Art. 8 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
  9. Art. 9 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
  10. Art. 10 Patrimoni destinati ad uno specifico affare
  11. Art. 11 Iscrizione
  12. Art. 12 Denominazione sociale
  13. Art. 13 Scritture contabili e bilancio
  14. Art. 14 Bilancio sociale
  15. Art. 15 Libri sociali obbligatori
  16. Art. 16 Lavoro negli enti del Terzo settore
  17. Art. 17 Volontario e attività di volontariato
  18. Art. 18 Assicurazione obbligatoria
  19. Art. 19 Promozione della cultura del volontariato
  20. Art. 20 Ambito di applicazione
  21. Art. 21 Atto costitutivo e statuto
  22. Art. 22 Acquisto della personalità giuridica
  23. Art. 23 Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni
  24. Art. 24 Assemblea
  25. Art. 25 Competenze inderogabili dell'assemblea
  26. Art. 26 Organo di amministrazione
  27. Art. 27 Conflitto di interessi
  28. Art. 28 Responsabilità
  29. Art. 29 Denunzia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo
  30. Art. 30 Organo di controllo
  31. Art. 31 Revisione legale dei conti
  32. Art. 32 Organizzazioni di volontariato
  33. Art. 33 Risorse
  34. Art. 34 Ordinamento ed amministrazione
  35. Art. 35 Associazioni di promozione sociale
  36. Art. 36 Risorse
  37. Art. 37 Enti filantropici
  38. Art. 38 Risorse
  39. Art. 39 Bilancio sociale
  40. Art. 40 Rinvio
  41. Art. 41 Reti associative
  42. Art. 42 Rinvio
  43. Art. 43 Trasformazione
  44. Art. 44 Modifiche e integrazioni alla disciplina
  45. Art. 45 Registro unico nazionale del Terzo settore
  46. Art. 46 Struttura del Registro
  47. Art. 47 Iscrizione
  48. Art. 48 Contenuto e aggiornamento
  49. Art. 49 Estinzione o scioglimento dell'ente
  50. Art. 50 Cancellazione e migrazione in altra sezione
  51. Art. 51 Revisione periodica del Registro
  52. Art. 52 Opponibilità ai terzi degli atti depositati
  53. Art. 53 Funzionamento del Registro
  54. Art. 54 Trasmigrazione dei registri esistenti
  55. Art. 55 Coinvolgimento degli enti del Terzo settore
  56. Art. 56 Convenzioni
  57. Art. 57 Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza
  58. Art. 58 Istituzione
  59. Art. 59 Composizione
  60. Art. 60 Attribuzioni
  61. Art. 61 Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato
  62. Art. 62 Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato
  63. Art. 63 Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato
  64. Art. 64 Organismo nazionale di controllo
  65. Art. 65 Organismi territoriali di controllo
  66. Art. 66 Sanzioni e ricorsi
  67. Art. 67 Accesso al credito agevolato
  68. Art. 68 Privilegi
  69. Art. 69 Accesso al Fondo sociale europeo
  70. Art. 70 Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche
  71. Art. 71 Locali utilizzati
  72. Art. 72 Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse general
  73. Art. 73 Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli e
  74. Art. 74 Sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato
  75. Art. 75 Sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale
  76. Art. 76 Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività s
  77. Art. 77 Titoli di solidarietà
  78. Art. 78 Regime fiscale del Social Lending
  79. Art. 79 Disposizioni in materia di imposte sui redditi
  80. Art. 79-bis (( (Passaggio di beni strumentali dall'attività commerciale a quella n
  81. Art. 80 Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali
  82. Art. 81 Social Bonus
  83. Art. 82 Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali
  84. Art. 82-bis (( (Disposizioni in materia di IRAP).))
  85. Art. 83 Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
  86. Art. 84 Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filan
  87. Art. 85
  88. Art. 86 Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazion
  89. Art. 87 Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo
  90. Art. 88
  91. Art. 89 Coordinamento normativo
  92. Art. 90 Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore
  93. Art. 91 Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli org
  94. Art. 92 Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo
  95. Art. 93 Controllo
  96. Art. 94 Disposizioni in materia di controlli fiscali
  97. Art. 95 Vigilanza
  98. Art. 96 Disposizioni di attuazione
  99. Art. 97 Coordinamento delle politiche di governo
  100. Art. 98 Modifiche al codice civile
  101. Art. 99 Modifiche normative
  102. Art. 100 Clausola di salvaguardia per le Province autonome
  103. Art. 101 Norme transitorie e di attuazione
  104. Art. 102 Abrogazioni
  105. Art. 103 Disposizioni finanziarie
  106. Art. 104 Entrata in vigore

Art. 104

Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro. (1)
2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo
((a quello in corso al 31 dicembre 2025))
.(1)
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 2017

MATTARELLA


Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.