Art. 41

Reti associative

Testo vigente dal 03/08/2024 · storia delle versioni (2)

Articoli di D.Lgs. 117/2017 (106)
  1. Art. 1 Finalità ed oggetto
  2. Art. 2 Principi generali
  3. Art. 3 Norme applicabili
  4. Art. 4 Enti del Terzo settore
  5. Art. 5 Attività di interesse generale
  6. Art. 6 Attività diverse
  7. Art. 7 Raccolta fondi
  8. Art. 8 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
  9. Art. 9 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
  10. Art. 10 Patrimoni destinati ad uno specifico affare
  11. Art. 11 Iscrizione
  12. Art. 12 Denominazione sociale
  13. Art. 13 Scritture contabili e bilancio
  14. Art. 14 Bilancio sociale
  15. Art. 15 Libri sociali obbligatori
  16. Art. 16 Lavoro negli enti del Terzo settore
  17. Art. 17 Volontario e attività di volontariato
  18. Art. 18 Assicurazione obbligatoria
  19. Art. 19 Promozione della cultura del volontariato
  20. Art. 20 Ambito di applicazione
  21. Art. 21 Atto costitutivo e statuto
  22. Art. 22 Acquisto della personalità giuridica
  23. Art. 23 Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni
  24. Art. 24 Assemblea
  25. Art. 25 Competenze inderogabili dell'assemblea
  26. Art. 26 Organo di amministrazione
  27. Art. 27 Conflitto di interessi
  28. Art. 28 Responsabilità
  29. Art. 29 Denunzia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo
  30. Art. 30 Organo di controllo
  31. Art. 31 Revisione legale dei conti
  32. Art. 32 Organizzazioni di volontariato
  33. Art. 33 Risorse
  34. Art. 34 Ordinamento ed amministrazione
  35. Art. 35 Associazioni di promozione sociale
  36. Art. 36 Risorse
  37. Art. 37 Enti filantropici
  38. Art. 38 Risorse
  39. Art. 39 Bilancio sociale
  40. Art. 40 Rinvio
  41. Art. 41 Reti associative
  42. Art. 42 Rinvio
  43. Art. 43 Trasformazione
  44. Art. 44 Modifiche e integrazioni alla disciplina
  45. Art. 45 Registro unico nazionale del Terzo settore
  46. Art. 46 Struttura del Registro
  47. Art. 47 Iscrizione
  48. Art. 48 Contenuto e aggiornamento
  49. Art. 49 Estinzione o scioglimento dell'ente
  50. Art. 50 Cancellazione e migrazione in altra sezione
  51. Art. 51 Revisione periodica del Registro
  52. Art. 52 Opponibilità ai terzi degli atti depositati
  53. Art. 53 Funzionamento del Registro
  54. Art. 54 Trasmigrazione dei registri esistenti
  55. Art. 55 Coinvolgimento degli enti del Terzo settore
  56. Art. 56 Convenzioni
  57. Art. 57 Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza
  58. Art. 58 Istituzione
  59. Art. 59 Composizione
  60. Art. 60 Attribuzioni
  61. Art. 61 Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato
  62. Art. 62 Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato
  63. Art. 63 Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato
  64. Art. 64 Organismo nazionale di controllo
  65. Art. 65 Organismi territoriali di controllo
  66. Art. 66 Sanzioni e ricorsi
  67. Art. 67 Accesso al credito agevolato
  68. Art. 68 Privilegi
  69. Art. 69 Accesso al Fondo sociale europeo
  70. Art. 70 Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche
  71. Art. 71 Locali utilizzati
  72. Art. 72 Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse general
  73. Art. 73 Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli e
  74. Art. 74 Sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato
  75. Art. 75 Sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale
  76. Art. 76 Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività s
  77. Art. 77 Titoli di solidarietà
  78. Art. 78 Regime fiscale del Social Lending
  79. Art. 79 Disposizioni in materia di imposte sui redditi
  80. Art. 79-bis (( (Passaggio di beni strumentali dall'attività commerciale a quella n
  81. Art. 80 Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali
  82. Art. 81 Social Bonus
  83. Art. 82 Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali
  84. Art. 82-bis (( (Disposizioni in materia di IRAP).))
  85. Art. 83 Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
  86. Art. 84 Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filan
  87. Art. 85
  88. Art. 86 Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazion
  89. Art. 87 Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo
  90. Art. 88
  91. Art. 89 Coordinamento normativo
  92. Art. 90 Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore
  93. Art. 91 Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli org
  94. Art. 92 Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo
  95. Art. 93 Controllo
  96. Art. 94 Disposizioni in materia di controlli fiscali
  97. Art. 95 Vigilanza
  98. Art. 96 Disposizioni di attuazione
  99. Art. 97 Coordinamento delle politiche di governo
  100. Art. 98 Modifiche al codice civile
  101. Art. 99 Modifiche normative
  102. Art. 100 Clausola di salvaguardia per le Province autonome
  103. Art. 101 Norme transitorie e di attuazione
  104. Art. 102 Abrogazioni
  105. Art. 103 Disposizioni finanziarie
  106. Art. 104 Entrata in vigore

Art. 41

Reti associative
1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:
a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b).
((2-bis. Se, successivamente all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di una rete associativa diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 o, con riferimento alle reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell'articolo 33, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla sezione del registro di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del presente codice))
3. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività:
a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.
5. È condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonchè la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.
6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.
7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2.
9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3.
10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.