Art. 42
Rinvio
1. Le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni.
Note all'art. 42:
- La legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29 aprile 1886.
- La legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29 aprile 1886.