Art. 9
Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione
di film per la televisione
di film per la televisione
Le agevolazioni fiscali di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge sono estese ai reinvestimenti nella produzione, da parte di imprese italiane, di film realizzati, su qualsiasi supporto e di qualsiasi durata, destinati esclusivamente alla diffusione televisiva.
Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, si applicano, per quanto riguarda le modalità e i termini da osservare, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della presente legge.