Art. 9

Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione di film per la televisione

Testo vigente dal 05/05/1985

Articoli di L. 163/1985 (16)
  1. Art. 1 Fondo unico per lo spettacolo
  2. Art. 2 Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo
  5. Art. 5 Osservatorio dello spettacolo
  6. Art. 6 Controllo del Parlamento
  7. Art. 7 Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico
  8. Art. 8 Agevolazioni per reinvestimenti nel settore teatrale, musicale, circen
  9. Art. 9 Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione di film per la televi
  10. Art. 10 Sanzioni
  11. Art. 11 Temporaneità delle agevolazioni fiscali e relative modalità di applica
  12. Art. 12 Oneri deducibili ai fini fiscali
  13. Art. 13 Norme transitorie
  14. Art. 14 Ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali nel settore cinemato
  15. Art. 15 Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e norma di copertura
  16. Art. 16 Entrata in vigore

Art. 9

Agevolazioni per reinvestimenti nella produzione
di film per la televisione


Le agevolazioni fiscali di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge sono estese ai reinvestimenti nella produzione, da parte di imprese italiane, di film realizzati, su qualsiasi supporto e di qualsiasi durata, destinati esclusivamente alla diffusione televisiva.
Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, si applicano, per quanto riguarda le modalità e i termini da osservare, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della presente legge.
Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Normattiva (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), licenza CC BY 4.0.